Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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come avviene attualmente, al beneficiario di PC non sarà versato alcun importo residuo o ne sarà versato uno esiguo, mentre non sarà effettuato alcun versamento diretto all’istituto o all’ospedale.

In rari casi può capitare che dopo il pagamento della tassa giornaliera al fornitore delle prestazioni rimanga un determinato importo. Questo può succedere quando nel calcolo delle PC rientrano anche altre spese (p. es. interessi ipotecari e spese di manutenzione di fabbricati per immobili o contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia) e il beneficiario di PC non ha praticamente altri redditi oltre alle PC. L’importo residuo è allora versato al beneficiario di PC (lett. d).

Con la riforma delle PC, nel calcolo delle PC sarà considerata unicamente la tassa giornaliera per i giorni di permanenza effettivamente fatturati dall’istituto o dall’ospedale (art. 10 cpv. 2 lett. a LPC). Poiché le PC vengono pagate all’inizio del mese per le quali sono dovute (art. 19 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 200018 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 4 LPC e l’art. 72 OAVS), si può prevedere un incremento del numero di richieste di restituzione dell’importo delle PC per la tassa giornaliera per il mese in cui un beneficiario di PC decede in un istituto. Nei casi in cui questo importo è versato direttamente all’istituto o all’ospedale, anche la richiesta di restituzione andrà fatta valere nei loro confronti. In tali casi non sarà possibile un condono della restituzione, poiché l’istituto o l’ospedale (contrariamente a un beneficiario di PC) non può invocare le gravi difficoltà di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA e all’articolo 5 dell’ordinanza dell’11 settembre 200219 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Art. 22 cpv. 5

Conformemente al nuovo articolo 11 capoverso 1 lettera i LPC, la riduzione dei premi sarà computata come reddito per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente PC. In questo modo si eviterà il doppio pagamento dell’importo del premio dell’assicurazione malattie per il periodo del versamento a posteriori delle PC. Il computo quale reddito comporta che non sarà più necessario prevedere la possibilità di compensazione di cui al vigente articolo 22 capoverso 5 OPC-AVS/AI, che può dunque essere abrogato.

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

La regolamentazione dell’importo minimo della PC annua, attualmente prevista nell’articolo 26 OPC-AVS/AI, sarà adeguata e spostata all’articolo 9 capoverso 1 LPC. Per le ripercussioni materiali si rimanda alle spiegazioni del messaggio sulla riforma delle PC20. L’articolo 26 disciplina i criteri che si applicheranno per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni per la pigione.

Da quando è stato elaborato il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 201421 concernente gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione, l’Ufficio federale di statistica (UST) ha sviluppato un nuovo metodo per rappresentare le strutture urbane attuali della Svizzera22. Di conseguenza, la ripartizione illustrata nel messaggio23 va adeguata alla nuova base (art. 10 cpv. 1quaterLPC). Si è pertanto proceduto a un riesame dell’adeguatezza delle tipologie spaziali per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni per la pigione (grandi centri, città e campagna). La regione 1, che comprende i grandi centri, rimane invariata.

18 RS 830.1

19 RS 830.11

20 FF 2016 6705, in particolare pag. 6773.

21 FF 2015 765

22 UST, Spazio a carattere urbano 2012. Rapporto esplicativo, Neuchâtel 2014.

23 FF 2015 765, in particolare pag. 779.