Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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del titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione, che non ha la proprietà dell’immobile, si considera invece quale reddito unicamente il valore locativo. Se il proprietario rinuncia alla proprietà dell’immobile, ad esempio donandolo ai figli, ci si trova in presenza di una rinuncia alla sostanza pari al valore venale dell’immobile (art. 11a cpv. 2 LPC in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI; cfr. anche il commento all’art. 17b), che verrà computata di conseguenza nel calcolo delle PC. Al contempo, è computata anche una rinuncia a elementi di reddito. Tuttavia, si computano quale reddito cui si è rinunciato non il valore locativo bensì soltanto gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita, vale a dire sul valore venale dell’immobile, poiché il reddito che il proprietario conseguirebbe in caso di vendita dell’immobile al valore usuale di mercato – cioè senza rinuncia alla sostanza – ammonterebbe soltanto agli interessi sul ricavato della vendita e non al valore locativo.
Contrariamente al proprietario, il titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione non può alienare l’immobile. Per il calcolo dell’importo della rinuncia non possono dunque essere determinanti il valore dell’immobile o gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita. La rinuncia all’usufrutto o al diritto di abitazione comporta che il suo titolare non può più vivere in un immobile senza pagare la pigione o, in caso di usufrutto, affittare l’immobile a terzi. Di conseguenza, l’importo della rinuncia corrisponde al valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione, che a sua volta è legato al valore locativo (cfr. il commento al cpv. 2).
La rinuncia deve avvenire volontariamente. Sono dunque esclusi i casi in cui una persona non può più esercitare il suo diritto di abitazione (ma non l’usufrutto) per motivi di salute.
Cpv. 2
Il valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione corrisponde al valore locativo dedotte le spese che ha sostenuto o che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell’usufrutto o del diritto di abitazione, in particolare gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati. Nel caso di un diritto di abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente assunti dal proprietario dell’immobile. Tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una regolamentazione diversa, che va quindi presa in considerazione per la determinazione del valore annuo.
Se al momento della rinuncia all’usufrutto o al diritto di abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia.
Art. 16a cpv. 3
Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il riscaldamento e l’acqua calda, altre spese d’esercizio analoghe nonché i tributi pubblici connessi all’uso della cosa. Per le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di riscaldamento, che corrisponde alla metà dell’importo forfettario per le spese accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi forfettari sono stati adeguati per l’ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all’anno. Nella maggior parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto adeguati.
L’aumento dell’importo forfettario per le spese accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione9 è illustrata l’evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998–2003. Ne risulta che in quegli anni le spese accessorie
9 FF 2015 765, in particolare pag. 771.