Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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– esso non è versato al beneficiario di PC, bensì direttamente all’assicuratore-malattie

(art. 21a LPC);

– contrariamente alle altre componenti, i Cantoni devono finanziare questo importo autono-

mamente, ovvero senza la partecipazione della Confederazione; a tal fine utilizzano generalmente le risorse per la riduzione dei premi.

Per questo motivo alcuni Cantoni hanno iniziato a indicare l’importo del premio dell’assicurazione malattie nel foglio di calcolo per la decisione sulle PC non più quale componente della PC annua, bensì separatamente.

Secondo il diritto vigente, per il calcolo della PC annua non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC). La presente disposizione, in base alla quale per determinare se si debba o meno tenere conto di un figlio va effettuato un confronto delle spese riconosciute e dei redditi computabili in un calcolo separato per ogni figlio suscettibile di essere eliminato dal calcolo, corrisponde al diritto vigente. Viene unicamente precisato che l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere imperativamente considerato quale spesa riconosciuta, poiché altrimenti il calcolo comparativo determinerebbe risultati errati. Questa precisazione funge esclusivamente da chiarimento e non comporta alcuna modifica del diritto vigente.

Art. 11 cpv. 1

Si tratta di una modifica puramente redazionale, poiché in futuro l’abbreviazione «OAVS» figurerà già all’articolo 1a capoverso 4.

Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

Nel calcolo delle PC, oltre ai redditi e alle parti di sostanza effettivamente disponibili, sono computati anche quelli cui una persona ha rinunciato volontariamente, i quali vengono considerati come se fossero ancora disponibili. Il diritto vigente non regolamenta la nozione di rinuncia, che è definita soltanto nella giurisprudenza6. Con la riforma delle PC sarà introdotta una definizione giuridica (art. 11a LPC). Le principali questioni pratiche vanno disciplinate a livello d’ordinanza. Tra queste rientra anche la rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione.

Cpv. 1

Questo capoverso disciplina il computo della rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione nel calcolo delle PC. La regolamentazione si rifà alla prassi vigente7, in base alla quale il valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione viene computato come reddito a titolo di proventi della sostanza immobile.

Secondo la giurisprudenza più recente8, per contro, in caso di rinuncia a un usufrutto, nel calcolo delle PC quale reddito cui si è rinunciato non va considerato il valore annuo dell’usufrutto bensì soltanto gli interessi fittizi sul valore venale dell’immobile. Tuttavia, la proprietà, l’usufrutto e il diritto di abitazione conferiscono diritti completamente diversi. Il proprietario può disporre liberamente di una cosa, e in particolare trasferire la proprietà a un’altra persona (art. 641 CC), mentre l’usufruttuario ha diritto unicamente al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 CC) e il titolare di un diritto di abitazione ha la facoltà di abitare in un edificio (art. 776 CC).

Nel caso del proprietario di un immobile, nel calcolo delle PC si computano il valore dell’immobile quale componente della sostanza e il valore locativo quale reddito. Nel caso

6 Rivista per le casse di compensazione AVS (RCC) 1990 pagg. 373-374 e 1991 pag. 145; Pratique VSI 1995 pag. 52; DTF

122 V 394.

7 Sentenza P 58/00 del 18 giugno 2003.

8 Sentenze 8C_68/2088 del 27 gennaio 2009 e 9C_589/2015 del 5 aprile 2016.