Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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di sopra della durata di trattamento media indicata da alcuni organi esecutivi (70 giorni)17, cosicché la disposizione risulta attuabile.
Questo termine vale per i casi in cui l’assicurato ha inoltrato tutti i dati necessari e ha completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare. Se mancano dati per il calcolo delle PC (p. es. indicazioni su una rendita estera, estratto di un registro fondiario estero), benché l’assicurato abbia fatto quanto da lui esigibile per ottenerli, adempiendo quindi il suo obbligo di collaborare, è versata una PC provvisoria, se il diritto è verosimilmente comprovato.
Data questa disposizione, in futuro il sistema d’informazione sulle PC di cui all’articolo 26b LPC dovrà contenere anche indicazioni relative alla durata di trattamento del caso.
Art. 21a Arrotondamento degli importi versati
Il vigente articolo 21a OPC-AVS/AI, che disciplina il pagamento delle PC ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita, diventerà l’articolo 21b. Il nuovo articolo 21a regolamenta l’arrotondamento dell’importo delle PC, attualmente oggetto dell’articolo 26b.
Il principio secondo cui gli importi mensili della PC annua devono essere arrotondati al franco superiore corrisponde al diritto vigente e sarà mantenuto. Verrà invece stralciata la regola in base alla quale gli importi inferiori a 10 franchi vanno arrotondati a questa somma. Secondo il nuovo articolo 9 capoverso 1 LPC, la PC annua corrisponderà almeno all’importo più elevato dei seguenti:
– la riduzione dei premi massima prevista per le persone che non hanno diritto né alle PC
né all’aiuto sociale (lett. a);
– il 60 per cento del premio medio del Cantone o della regione di premi in questione (lett. b).
In base a questa regolamentazione, l’importo minimo delle PC sarà nettamente superiore a 10 franchi per tutti i beneficiari di PC. La regola sull’arrotondamento a questa somma può dunque essere stralciata.
Art. 21b Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita
Lo spostamento del vigente articolo 26b comporta la rinumerazione del vigente 21a, che diventerà il 21b.
Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale
Secondo il diritto vigente (art. 21a LPC), l’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d va versato direttamente all’assicuratore-malattie. In virtù del nuovo articolo 21a capoverso 3 LPC, gli importi della PC annua che servono a coprire la tassa giornaliera per il soggiorno in un istituto o in un ospedale potranno essere ceduti e versati direttamente al fornitore delle prestazioni.
La presente disposizione disciplina l’ordine in cui il versamento dell’importo dovrà avvenire in tali casi. La PC continuerà a essere versata all’assicuratore-malattie fino a concorrenza dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (lett. a). La parte residua della PC sarà versata al beneficiario di PC fino a concorrenza dell’importo per le sue spese personali (lett. b) e poi al fornitore di prestazioni fino a concorrenza della tassa giornaliera considerata nel calcolo delle PC (lett. c). In questo modo si garantirà che l’importo per le spese personali riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC vada effettivamente a vantaggio del beneficiario di PC. Fanno eccezione i casi in cui l’importo della PC versato non è superiore al premio dell’assicurazione malattie, o lo è soltanto in misura marginale. In tal caso,
17 Rapporto del Controllo federale delle finanze concernente la vigilanza sugli organi d’esecuzione delle prestazioni complementari del 9 maggio 2018, pag. 24 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano).