Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Lett. c

Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l’onere della prova non può essere a carico dell’assicurato, dato che è difficile provare perdite involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito.

Lett. d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale potranno essere impiegate a discrezione dal beneficiario. Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una controprestazione adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle PC.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 viene adeguato in modo da precisare che l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l’articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC.

Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto

Le persone i cui redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute non hanno diritto alla PC annua. Secondo l’articolo 14 capoverso 6 LPC, hanno però diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi.

I figli che danno diritto a una rendita per figli non possono far valere un diritto proprio alle PC, ma, con le loro spese e i loro redditi, sono inclusi nel calcolo delle PC del genitore beneficiario della rendita. I figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute non sono presi in considerazione per il calcolo della PC annua (art. 9 cpv. 4 LPC), ma lo sono per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Attualmente, tuttavia, per questo caso non sono previste prescrizioni di calcolo né a livello di legge né a livello d’ordinanza. In applicazione dell’articolo 14 capoverso 6 LPC, la presente disposizione stabilisce quindi che le spese di malattia e d’invalidità andranno rimborsate nella misura in cui superano l’eccedenza dei redditi.

Art. 21 Durata di trattamento

Le persone che inoltrano una richiesta di PC dispongono di risorse finanziarie esigue. Se la richiesta non è accolta entro un termine adeguato, devono ricorrere all’aiuto sociale, il che andrebbe evitato il più possibile. Per le persone con risorse esigue, 90 giorni costituiscono un periodo relativamente lungo, ma al contempo occorre lasciare tempo sufficiente agli organi esecutivi delle PC per poter calcolare le prestazioni. 90 giorni si situano leggermente al