Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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Art. 2 Sostanza
Con la riforma delle PC sarà introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle PC. In base alla nuova normativa, le persone sole la cui sostanza netta supera i 100 000 franchi e le coppie sposate la cui sostanza netta supera i 200 000 franchi non potranno far valere il diritto alle PC. Altrettanto vale per gli orfani la cui sostanza netta supera i 50 000 franchi (art. 9a cpv. 1 LPC).
Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l’intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. La presente disposizione concretizza questo principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condizioni relative alla sostanza siano adempiute sarà determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le PC vengono richieste.
Il diritto alle PC sussisterà soltanto fintantoché tutte le condizioni di diritto saranno adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un’eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia, e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, il diritto alle PC si estinguerà con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza avrà superato la soglia consentita. Questa conseguenza deriva dall’articolo 12 capoverso 3 LPC e non necessita di ulteriori precisazioni a livello d’ordinanza.
Art. 3 e 3a
L’introduzione dei nuovi articoli 1–2 OPC/AVS-AI comporterà la rinumerazione dei vigenti articoli 1 e 1a, che diventeranno quindi gli articoli 3 e 3a. Per lo stesso motivo dovranno essere adeguati anche i rimandi nell’articolo 3a.
Art. 4 Redditi computabili
Il vigente articolo 4 OPC-AVS/AI, che disciplina il calcolo delle PC per i superstiti, diventerà l’articolo 6. Il nuovo articolo 4 regolamenta il computo dei redditi per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto, attualmente oggetto dell’articolo 1b OPC-AVS/AI.
Cpv. 1
Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 1b capoverso 1 OPC-AVS/AI. Diversamente dal diritto vigente, tuttavia, il nuovo articolo 9 capoverso 3 lettera b LPC non prevede più la divisione a metà del consumo della sostanza per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. La precisazione tra parentesi «(inclusa l’erosione della sostanza secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC)» del vigente articolo 1b capoverso 1 OPC-AVS/AI verrà pertanto stralciata.
Cpv. 2
Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 1b capoverso 2 OPC-AVS/AI.
Cpv. 3
Questa disposizione disciplina l’ammontare del consumo della sostanza per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Per principio il consumo della sostanza è computato nella misura di un quindicesimo (o di un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia) della sostanza netta eccedente una determinata franchigia (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). L’articolo 11 capoverso 2 LPC consente ai Cantoni di derogare a questo principio e di aumentare il consumo della sostanza al massimo a un quinto per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.