Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all’estero senza un valido motivo

Il vigente articolo 1 OPC-AVS/AI, che disciplina il diritto alle PC per i coniugi separati, diventerà l’articolo 3.

Il nuovo articolo 1 disciplina la sospensione e la ripresa del versamento delle PC nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre tre mesi senza un valido motivo.

Cpv. 1

Questo capoverso stabilisce che, nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre tre mesi (ovvero più di 90 giorni) ininterrottamente o nel corso di un anno civile, le PC vengono sospese dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero. Questo vale anche quando un soggiorno all’estero ininterrotto per oltre tre mesi comprende il passaggio da un anno a un altro.

Cpv. 2

Questo capoverso disciplina i casi in cui una persona si reca nuovamente all’estero nell’anno civile in cui ha già superato il limite massimo consentito di tre mesi (90 giorni) di soggiorno all’estero. In tal caso, le PC saranno sospese dall’inizio del mese in cui la persona lascia la Svizzera.

Cpv. 3

Nei casi di cui al capoverso 1, le PC rimarranno sospese per la durata residua del soggiorno all’estero, mentre nei casi di cui al capoverso 2 per l’intera durata del medesimo, compreso il mese in cui la persona rientra in Svizzera. Questa regolamentazione diverge dal principio sancito all’articolo 12 capoverso 1 LPC, secondo cui le persone che trasferiscono domicilio e dimora abituale in Svizzera in corso d’anno possono percepire le PC già a partire dal mese in cui arrivano in Svizzera, fatto salvo il termine d’attesa di cui all’articolo 5 LPC.

Questo disciplinamento derogatorio è necessario per garantire che non si possa superare senza conseguenze una durata del soggiorno all’estero di tre mesi. In tali casi, infatti, se si riprendesse il versamento delle PC già a partire dal mese del rientro in Svizzera, un soggiorno all’estero senza conseguenze sarebbe possibile non fino a tre, bensì fino a quattro mesi, vale a dire che una persona potrebbe recarsi all’estero e rimanervi fino a quattro mesi senza interruzione del versamento delle PC. Inoltre, dopo aver già trascorso all’estero oltre 90 giorni in un anno civile, potrebbe effettuare altri soggiorni all’estero per un periodo fino a un mese nello stesso anno, continuando a percepire le PC senza alcuna interruzione. Con la presente regolamentazione s’intende evitare che questo accada.

Cpv. 4

Questo capoverso chiarisce che i giorni della partenza e del rientro non sono considerati quali giorni di soggiorno all’estero.

Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo

Il vigente articolo 1a OPC-AVS/AI, che disciplina il calcolo delle PC per le coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio (istituto) o in un ospedale, diventerà l’articolo 3a.

Il nuovo articolo 1a disciplina la sospensione e la ripresa del versamento delle PC nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo.