Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Comune. Una richiesta di riduzione sarà però accolta solo se e fintantoché la pigione del 90 per cento dei beneficiari di PC sarà coperta dagli importi massimi.

L’adempimento di questa condizione sarà verificato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Affinché ciò sia possibile, occorre che il Comune sia noto. Se il Cantone non potrà allegare alla richiesta la prova dell’adempimento della condizione, dovrà illustrare i motivi per i quali chiede una riduzione o un aumento nel Comune in questione. Una breve motivazione dovrà essere fornita anche in caso di richiesta di aumento. La richiesta andrà presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente, affinché si disponga di abbastanza tempo per esaminarla.

Il DFI stabilirà in un’ordinanza dipartimentale l’ammontare della riduzione o dell’aumento dell’importo massimo per la pigione per i Comuni in questione.

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

La regolamentazione della compensazione degli importi da restituire con le PC, attualmente prevista nell’articolo 27 OPC-AVS/AI, sarà spostata all’articolo 20 capoverso 2 LPC. Nel suo nuovo tenore, l’articolo 27 AP-OPC-AVS/AI disciplina la restituzione delle prestazioni percepite legalmente. Il nuovo articolo 16a LPC stabilisce che le prestazioni percepite legalmente devono essere restituite dall’eredità del beneficiario deceduto. La presente disposizione disciplina i termini per la restituzione.

Cpv. 1

Questo capoverso disciplina il termine per la restituzione nel caso normale. Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione dovrà avvenire tramite l’eredità. A seconda delle circostanze, potranno essere necessari alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla restituzione. La disposizione prevede dunque che gli eredi abbiano un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione, a decorrere dal passaggio in giudicato della pertinente decisione.

Cpv. 2

Il presente capoverso disciplina il termine per la restituzione nei casi in cui questa rende necessaria la vendita di uno o più immobili dell’eredità del beneficiario deceduto. La vendita richiede infatti un certo tempo, ragion per cui agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione. Se l’immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà.

Art. 27a Valutazione dell’eredità

La regolamentazione delle vertenze in materia di comunicazione di dati, attualmente prevista nell’articolo 27a OPC-AVS/AI, sarà spostata all’articolo 27b capoverso 1 LPC. In futuro l’articolo 27a disciplinerà la valutazione dell’eredità. Questa regolamentazione è necessaria, in quanto con il nuovo articolo 16a LPC sarà introdotto un obbligo di restituire le prestazioni percepite legalmente dall’eredità del beneficiario di PC deceduto. L’obbligo di restituzione riguarderà soltanto le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso. È prevista una franchigia di 40 000 franchi sulla massa ereditaria. L’entità della restituzione sarà dunque determinata non soltanto dall’ammontare delle prestazioni percepite, ma anche dalla massa ereditaria. Con la presente disposizione s’intende pertanto disciplinare la valutazione dell’eredità.

La valutazione della sostanza lasciata dal beneficiario di PC dopo il suo decesso sarà effettuata per principio secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita.