Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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La vigente regolamentazione dell’articolo 1b capoverso 3 OPC-AVS/AI prevede un’eccezione a questa competenza normativa cantonale, precisando che, nel caso delle coppie in cui un coniuge vive a casa e l’altro in un istituto o in un ospedale, i Cantoni non possono derogare alla disposizione generale sul consumo della sostanza. In tal caso, dunque, per il coniuge che vive in un istituto o in un ospedale è autorizzato unicamente il computo di un consumo della sostanza di un quindicesimo o un decimo. Questa eccezione determina un vantaggio per le coppie in cui un coniuge vive in istituto e l’altro a casa. L’applicazione delle aliquote più basse per il consumo della sostanza (un quindicesimo o un decimo) a entrambi i coniugi permette infatti al coniuge che vive in istituto di far valere un diritto a PC più elevate, a parità di sostanza, rispetto alle persone sole e alle coppie in cui entrambi i coniugi vivono in istituto.

Nel quadro della procedura di consultazione sulla riforma delle PC è stato suggerito di eliminare questo trattamento privilegiato nell’articolo 1b capoverso 3 OPC-AVS/AI. Questa richiesta è soddisfatta con la riformulazione dell’articolo 4 capoverso 3 AP-OPC-AVS/AI. In futuro, i Cantoni avranno dunque la facoltà di aumentare al massimo a un quinto il consumo della sostanza in tutti i casi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale (persone sole che vivono in un istituto o in un ospedale, coppie in cui un coniuge vive a casa, coppie in cui entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale). Il consumo della sostanza non potrà essere aumentato per il coniuge che vive a casa.

Cpv. 4

Questo capoverso disciplina il calcolo separato della PC annua per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Le lettere a–c menzionano i redditi che sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione a metà già secondo il diritto vigente. Nella versione tedesca, alla lettera c il termine «Eigenmietwert» è sostituito con «Mietwert». Questo adeguamento è motivato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui per il calcolo delle PC il valore locativo va valutato secondo i principi dell’imposizione cantonale diretta, ma senza tenere conto di un’eventuale riduzione prevista in caso di uso proprio dell’abitazione5.

Secondo il nuovo articolo 9 capoverso 3 lettera b LPC, contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, il consumo della sostanza non sarà più diviso a metà (cfr. il commento all’art. 4 cpv. 1). Pertanto, esso sarà menzionato alla lettera d quale ulteriore eccezione alla somma e alla ripartizione a metà dei redditi.

Cpv. 5

Questo capoverso corrisponde al vigente articolo 1b capoverso 5 OPC-AVS/AI.

Art. 5 e 6

L’introduzione dei nuovi articoli 1–2 AP-OPC/AVS-AI comporta la rinumerazione dei vigenti articoli 1c e 4, che diventeranno quindi gli articoli 5 e 6.

Art. 8 cpv. 2

Per il calcolo della PC annua è riconosciuto quale spesa il premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo il diritto vigente, viene considerato in tutti i casi un importo forfettario pari al premio medio del Cantone o della regione di premi in questione. Con la riforma delle PC sarà per principio riconosciuto quale spesa il premio medio, ma al massimo il premio effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC). L’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è di conseguenza parte integrante della PC annua di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC, ma si differenzia in due punti dalle sue altre componenti:

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