Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Cpv. 1

Questo capoverso stabilisce che, nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo, le PC vengono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all’estero.

Cpv. 2

Secondo questo capoverso, le PC riprenderanno a essere versate dal mese in cui la persona sarà rientrata in Svizzera. Si applicheranno così le medesime regole previste per le persone che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera in corso d’anno, le quali, fatto salvo il termine d’attesa da adempiere, possono analogamente far valere il diritto alle PC dal mese del loro arrivo.

Cpv. 3

Questo capoverso chiarisce che i giorni della partenza e del rientro non sono considerati quali giorni di soggiorno all’estero.

Cpv. 4

Questo capoverso definisce esaustivamente i validi motivi per i quali una persona può soggiornare all’estero fino a un anno senza che ciò comporti la sospensione delle PC. Sono considerati validi motivi:

– le formazioni per le quali è indispensabile un soggiorno all’estero. Quest’ultimo è indi-

spensabile, se in mancanza di esso la formazione non può essere conclusa regolarmente, come ad esempio nel caso di un percorso di studi linguistici. La formazione deve inoltre essere conforme alla nozione di formazione ai sensi dell’articolo 49bisdell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS);

– la cura di parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o

figliastri gravemente malati. Questa cerchia di persone corrisponde a quella che dà diritto ad accrediti per compiti assistenziali dell’AVS in virtù dell’articolo 29septiesdella legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

– una malattia o un infortunio del beneficiario di PC che rende impossibile il suo rientro in

Svizzera;

– l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore. Vi rientrano tutti gli av-

venimenti sui quali il beneficiario di PC non ha alcun controllo, come ad esempio il differimento del rientro a causa di eventi bellici o di catastrofi naturali.

Art. 1b Interruzione del termine d’attesa

Il vigente articolo 1b OPC-AVS/AI, che disciplina il computo dei redditi per le coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio (istituto) o in un ospedale, diventerà l’articolo 4.

Conformemente al nuovo articolo 5 capoverso 5 LPC, il termine d’attesa si interromperà se una persona avrà soggiornato all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile. Il Consiglio federale ha il compito di stabilire i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione del termine d’attesa (art. 5 cpv. 6 LPC). Il nuovo articolo 4 capoverso 4 LPC prevede un disciplinamento analogo per l’interruzione della dimora abituale. I motivi per i quali una persona può soggiornare all’estero fino a un anno sono i medesimi per entrambi i casi. La presente disposizione rimanda pertanto al disciplinamento relativo all’interruzione della dimora abituale in Svizzera di cui all’articolo 1a capoverso 4 AP-OPC-AVS/AI.

3 RS 831.101

4 RS 831.10