Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza
Cpv. 1 e 2
Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l’importo della rinuncia alla sostanza. L’importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell’assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC), in base all’importo della sostanza al 1° gennaio dell’anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l’anno successivo la sostanza sarà di 140 000 franchi, per quell’anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.
Cpv. 3
Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell’importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.
Lett. a
Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo computo comporta una riduzione dell’importo delle PC versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, però, un beneficiario di PC deve utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell’importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 17b lettera b.
Lett. b
Secondo quanto stabilito nell’articolo 11a capoverso 3 LPC, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato, enumerandoli esaustivamente sotto questa lettera.
N. 1-5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L’assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.
N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del grado d’occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della persona, vale a dire del suo tenore di vita.