Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 16 settembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Riforma delle PC)1. In occasione delle votazioni finali del 22 marzo 2019, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accolto il progetto sulla riforma delle PC. Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d’ordinanza. Per questo motivo, le disposizioni d’esecuzione saranno adeguate o emanate nelle pertinenti ordinanze.
2 Entrata in vigore della riforma delle PC
Diverse misure decise dal Parlamento nel quadro della riforma delle PC comportano modifiche nel diritto cantonale nonché adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi di lavoro degli organi esecutivi delle PC. Per i lavori necessari all’attuazione della riforma delle PC, i Cantoni avranno bisogno di almeno un anno. Il calendario è stato organizzato in modo che le disposizioni d’ordinanza possano essere approvate dal Consiglio federale all’inizio del 2020 e la riforma delle PC possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza il termine «ospizio» sarà sostituito con «istituto», che è il termine utilizzato nella legge ed è più adatto per riferirsi sia alle case per anziani che agli istituti per invalidi.
In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 15, «reddito determinante» sarà sostituito con «reddito computabile», che è l’espressione utilizzata nella legge e permette di scongiurare il rischio di confusione con il «reddito determinante» ai sensi della LAVS.
Introduzione agli art. 1–1a
Il diritto alle PC presuppone che una persona sia domiciliata e dimori abitualmente in Svizzera. Conformemente al nuovo tenore dell’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), in futuro la dimora abituale in Svizzera sarà considerata interrotta se una persona avrà soggiornato all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o avrà soggiornato all’estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile (lett. b). Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione della dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 4 LPC).
1 FF 2016 6705