Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 1
Questo capoverso riprende il principio di cui all’articolo 17 capoverso 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, in base al quale la valutazione deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Cpv. 2
Questo capoverso disciplina la valutazione degli immobili. Secondo il vigente articolo 17 capoverso 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore venale. Tuttavia, in caso di alienazione di un immobile quando il beneficiario di PC è ancora in vita, nella valutazione si tiene conto del fatto che, in determinate circostanze, il ricavato della vendita è inferiore al valore venale. Per questo motivo, il vigente articolo 17 capoverso 5 OPC-AVS/AI stabilisce che il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore. È il caso, a determinate condizioni, per le aziende e i fondi agricoli.
Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va per principio considerato secondo il suo valore venale nell’eredità. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.
Art. 27b–27d
L’introduzione del nuovo articolo 27a AP-OPC/AVS-AI comporta la rinumerazione dei vigenti articoli 27a–27c, che diventeranno quindi gli articoli 27b–27d.
Art. 28a cpv. 1
Si tratta di una modifica redazionale, poiché in futuro il termine «Ufficio federale» figurerà già all’articolo 26a capoverso 1.
Art. 32 cpv. 2
Si veda il commento all’articolo 28a capoverso 1.
Art. 39 cpv. 4
Secondo il diritto vigente, nel quadro delle PC la Confederazione non contribuisce all’importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il relativo finanziamento incombe ai Cantoni. Questi ultimi possono però impiegare i mezzi versati loro dalla Confederazione per la riduzione dei premi secondo l’articolo 66 della legge federale del 18 marzo 199425 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Il Parlamento ha deciso di continuare a riconoscere quali spese i premi dell’assicurazione malattie. Verrà quindi computato in tutti i casi un importo forfettario pari al premio medio del Cantone o della regione di premi in questione. Se tuttavia il premio effettivo è inferiore al premio medio, per il calcolo delle PC sarà considerato unicamente il primo. Per sottolineare questo fatto, il termine «importo forfettario» è dunque sostituito con «importo». La Confederazione non contribuirà nemmeno a questo importo nel quadro delle PC.
25 RS 832.10