Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine

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controllo può spettare anche ai membri degli organi, per quanto i loro interessi siano protetti dal diritto sulle fondazioni. Per contro non vi avrebbero diritto le persone che hanno soltanto un interesse astratto all’agire della fondazione14. Per il resto si rinuncia a introdurre nella legge una definizione legale di «interesse legittimo al controllo». Spetterà in futuro alla giurisprudenza e alla dottrina giuridica precisare i contorni di questa nozione conformemente alla prassi.

3.3 Ottimizzazione dei diritti del fondatore riguardanti le modifiche dell’organizzazione mediante un’estensione della riserva delle modifiche del fondatore nell’atto costitutivo (n. 3 Iv. Pa.)

Art. 86a cpv. 1 CC

La Commissione intende conferire una maggiore flessibilità alle fondazioni e rafforzare i diritti del fondatore rendendo la modifica della loro organizzazione più semplice rispetto a quella prevista attualmente nell’articolo 85 CC. In tal senso si vuole estendere la riserva sancita nell’atto costitutivo e concernente le modifiche del fine da parte del fondatore (art. 86a CC) anche alle modifiche dell’organizzazione, come ad esempio l’istituzione o la soppressione di un secondo organo, di un family board o di un disciplinamento delle nomine. Una modifica dell’organizzazione dev’essere possibile nel caso in cui il fondatore abbia previsto una riserva di modifica nell’atto di fondazione, quando egli ne fa richiesta presso l’autorità federale o cantonale competente e nel caso in cui siano trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica richiesta dal fondatore. L’estensione prevista nel nuovo articolo 86a capoverso 1 CC è opportuna anche perché spesso le modifiche del fine comportano anche modifiche dell’organizzazione. L’estensione della riserva di modifica non dovrebbe comunque comportare un crescente coinvolgimento del fondatore negli affari della fondazione, dato che il diritto vigente gli consente già ora di esercitare un influsso sul fine della fondazione. I termini di dieci anni per le modifiche del fine e dell’organizzazione decorrono indipendentemente gli uni dagli altri; ciò significa che una modifica del fine di una fondazione che non è accompagnata da una simultanea modifica della sua organizzazione non esclude il diritto del fondatore a modificare l’organizzazione della fondazione.

14 Cfr. JAKOB Dominique, Schutz der Stiftung, Tübingen 2006, pag. 110 segg. nonché 498 seg.; JAKOB Dominique, Das Stiftungsrecht der Schweiz im Europa des dritten Jahrtausends, SJZ 104 (2008) n. 22, pag. 538 (cit. JAKOB, Stiftungsrecht Schweiz/Europas) e JAKOB, KUKO-ZGB, art. 84 n. 12.