Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
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zione25, a dimostrazione del fatto che la retribuzione degli stessi costituisce una realtà ampiamente diffusa26.
L’indennizzo adeguato non è esente dall’imposta presso i membri degli organi che lo ricevono, bensì imponibile alle condizioni applicabili. Le autorità fiscali tollerano inoltre già oggi un indennizzo conforme al mercato per compiti che, dai profili quantitativo o qualitativo, superano l’attività ordinaria di membro di un organo o qualora questa attività sia svolta a titolo principale27. Anche un indennizzo dell’attività ordinaria svolta dal membro di un organo dovrebbe però essere possibile.
L’auspicata e anche necessaria professionalizzazione nell’ambito delle fondazioni e delle attività di utilità pubblica può essere raggiunta in primo luogo mediante la possibilità di una migliore retribuzione dei membri degli organi, la quale comporta tuttavia la piena responsabilità (quindi anche per i casi di negligenza lieve) come proposto dall’iniziativa parlamentare e già illustrato in precedenza.
In definitiva la decisione inerente all’indennizzo dei membri del consiglio di fondazione dovrebbe spettare alla fondazione stessa nel quadro del suo potere discrezionale. Analogamente al disciplinamento dell’articolo 84 capoverso 2 CC, secondo cui l’autorità di vigilanza provvede affinché i beni delle fondazioni siano impiegati conformemente al fine della fondazione e pertanto può e deve intervenire in caso di eccessi nell’indennizzo dei membri dei consigli di fondazione, l’indennizzo adeguato o conforme al mercato dei membri degli organi dovrebbe essere ammesso e un’esenzione fiscale andrebbe rifiutata o ritirata unicamente in caso di indennizzo eccessivo28.
3.7.2 Commento ai singoli articoli
Art. 56 cpv. 2 LIFD
Con l’aggiunta di questa disposizione si vuole impedire che l’esenzione fiscale sia rifiutata a una persona giuridica che persegue scopi pubblici, di utilità pubblica o fini di culto (art. 56 cpv. 1 lett. g e h LIFD) soltanto poiché essa indennizza (in maniera adeguata) i membri dei suoi organi per il lavoro da essi prestato.
Secondo la prassi attuale, le autorità fiscali partono dal presupposto che un organo direttivo svolge le sue attività ordinarie in maniera disinteressata. Questo significa
25 LICHTSTEINER Hans/LUTZ Vanessa, Honorierung von Stiftungsräten, Eine empirische Untersuchung zur Honorierung von Stiftungsräten gemeinnütziger Stiftungen in der Schweiz, Friburgo 2008, pag. 29 seg.
26 Aktuelle rechtliche und steuerliche Entwicklungen im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereich, Vortrag von Dr. Christoph Degen und Dr. Roman Baumann Lorant anlässlich des Schweizer Stiftungstags 2008, pag. 12.
27 Cfr. Informazioni pratiche del 18 gennaio 2008 della Conferenza svizzera delle imposte all’attenzione delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni concernenti l’esenzione dall’imposta di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica, pag. 39.
28 Cfr. BAUMANN LORANT Roman, Der Stiftungsrat – Das oberste Organ gewöhnlicher Stiftungen, Diss. Zurigo 2009, pag. 195.