Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Conseguenze fiscali:
il contribuente può dedurre 200 000 franchi dal reddito netto. Il reddito imponi-
bile ammonta a 0 franchi.
dell’importo totale della liberalità pari a 440'000 franchi restano
240 000 franchi, che possono essere riportati sul periodo fiscale successivo.
Anno fiscale 2 (primo anno successivo alla donazione)
reddito netto: 200 000 franchi
riporto della donazione: 240 000 franchi
deduzione secondo l’articolo 33a capoverso 3: 40 000 franchi (20 % di
200 000 franchi)
Conseguenze fiscali:
il contribuente può dedurre 40 000 franchi dal reddito netto. Il reddito imponi-
bile ammonta a 160 000 franchi
riporto della liberalità di 200 000 franchi
Anno fiscale 3 (secondo anno successivo alla donazione)
reddito netto: 200 000 franchi,
riporto della donazione: 200 000 franchi
deduzione secondo l’articolo 33a capoverso 3: 40 000 franchi (20 % di
200 000 franchi)
Conseguenze fiscali:
il contribuente può dedurre 40 000 franchi dal reddito netto. Il reddito imponi-
bile ammonta a 160 000 franchi.
non vi è più alcun riporto della donazione. Della donazione iniziale di 440'000
franchi restano 160 000 franchi non deducibili.
Questo nuovo disciplinamento sarà applicato a partire dall’entrata in vigore delle modifiche proposte. Le prestazioni volontarie fatte nell’anno precedente all’entrata in vigore e che non potranno essere dedotte o che potranno esserlo soltanto in parte non potranno essere riportate sui periodi di tassazione successivi.
Alla variante principale suesposta la Commissione propone due varianti supplementari all’articolo 33a capoversi 2 e 3 PP-LIFD:
La variante 1 non pone alcuna limitazione temporale alla possibilità di riporto della liberalità. In tal senso potrebbe essere fatta valere ogni anno una deduzione per