Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine

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ve. Il versamento di onorari per prestazioni fornite o il rimborso di spese forfettarie aventi un notevole carattere retributivo escludono il carattere onorifico mantenendo quindi la responsabilità per negligenza lieve.

La responsabilità di cui all’articolo 52 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)18 non è toccata dal privilegio summenzionato concernente la responsabilità, dal momento che è una lex specialis.

3.6 Privilegio fiscale per le liberalità provenienti dalla successione / Possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi (n. 6 e 7 Iv. Pa.)

3.6.1 Punti essenziali del disciplinamento

La Svizzera è già oggi un importante Paese di donatori19. Con il raggiungimento dell’età di pensionamento della generazione del baby-boom e lo sviluppo demografico della popolazione svizzera, nei prossimi anni molte persone percepiranno eredità a un’età in cui non avranno più bisogno dell’intero patrimonio ereditato per soddisfare i loro scopi privati. Questo fenomeno si tradurrà in un notevole potenziale di donazioni per scopi di utilità pubblica o per la costituzione di nuove fondazioni, potenziale che per mancanza di incentivi previsti nel diritto fiscale non potrà essere interamente sfruttato.

Nell’anno del decesso (o della donazione), della divisione ereditaria o in quello successivo, gli eredi (o i donatari) che versano liberalità a un’organizzazione di utilità pubblica esente dall’imposta o istituiscono nuove fondazioni devono poter beneficiare di una deduzione maggiorata unica delle loro donazioni. In questo modo è introdotto un incentivo affinché parti sostanziali delle eredità non rimangano nel patrimonio privato ma siano utilizzati a favore di progetti di utilità pubblica. Al fine di sfruttare in modo ottimale il potenziale delle liberalità provenienti da una successione o da una donazione, la deduzione per liberalità non dev’essere soggetta a un importo massimo.

Secondo il diritto vigente le donazioni versate a organizzazioni di utilità pubblica possono essere dedotte dal reddito imponibile soltanto in misura limitata. Le persone con redditi bassi (in importi assoluti) raggiungono più rapidamente il limite delle deduzioni per le liberalità versate. Per tale motivo le liberalità che superano il limite legale della deduzione, fissato di regola al 20 per cento del reddito o dell’utile del donatore, devono poter essere riportate su periodi di tassazione successivi. I donatori che desiderano mettere una parte considerevole del loro reddito o del loro utile al servizio della società e impegnarsi in favore dell’interesse comune sono così sostenuti. Affinché tale potenziale sia sfruttato in maniera ottimale, la possibilità di riportare una donazione su un numero illimitato di periodi fiscali successivi dev’essere autorizzata.

18 RS 831.10

19 Cfr. le statistiche e le infografiche di ZEWO, disponibili al seguente indirizzo: https://www.zewo.ch/zewo/Publikationen/Studien-und-Statistiken.