Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
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che possono essere indennizzati unicamente i costi effettivi, in particolare i disborsi e i costi di trasporto. Anche modici gettoni di presenza sono tollerati. Soltanto se un organo direttivo assume compiti che superano la portata dell’attività ordinaria sui piani sia quantitativo sia qualitativo, la prassi vigente ammette un indennizzo appropriato29. Con il nuovo disciplinamento s’intende invece retribuire in futuro già solo l’attività ordinaria degli organi, fermo restando che siffatta retribuzione degli organi non deve superare i limiti di un indennizzo conforme al mercato. Dal momento che non è possibile definire in termini generici che cosa s’intende per indennizzo conforme al mercato, tale interrogativo può trovare risposta soltanto esaminando i singoli casi, tanto più in considerazione del fatto che le organizzazioni interessate possono essere molto diverse tra loro (campo d’attività, dimensioni, mezzi finanziari ecc.). Per determinare se un indennizzo è conforme al mercato occorre tener conto in particolare della portata e della complessità dell’attività svolta nonché della responsabilità assunta dal membro dell’organo. In definitiva spetta alla stessa persona giuridica, nel quadro del suo potere discrezionale, decidere l’importo dell’indennizzo degli organi. Le autorità fiscali devono intervenire unicamente nel caso in cui l’indennizzo sia manifestamente eccessivo. Soltanto in casi del genere esse potranno e dovranno negare o revocare l’esenzione dall’imposta.
Art. 23 cpv. 2 LAID
Si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 56 lettera g LIFD.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Le autorità cantonali delle contribuzioni nonché l’Ufficio federale di statistica assumeranno i nuovi compiti relativi alla pubblicazione di dati di cui al numero 1 dell’iniziativa parlamentare. Gli oneri che ne deriveranno non possono essere stimati.
Sia la deduzione maggiorata delle liberalità sia la possibilità di riportare le liberalità sui periodi di tassazione successivi comporteranno, per loro natura, minori entrate per la Confederazione e per i Cantoni. La Commissione parte dal presupposto che le liberalità a scopo di utilità pubblica superano di gran lunga le minori entrate da parte dello Stato e che di conseguenza tale perdita viene oltremodo compensata dagli effetti positivi sulla società30.
Il nuovo disciplinamento non dovrebbe invece generare oneri supplementari sostanziali per le autorità federali e cantonali di vigilanza sulle fondazioni. Non ci si attende un aumento sensibile di ricorsi all’autorità di vigilanza sulle fondazioni. Inoltre già oggi le autorità di vigilanza sulle fondazioni procedono nella prassi alle modifi-
29 Cfr. Informazioni pratiche del 18 gennaio 2019 della Conferenza svizzera delle imposte all’attenzione delle amministrazioni delle contribuzioni cantonali concernenti l’esenzione dall’imposta di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica, pag. 39.
30 Cfr. Studio PWC «Eine empirische Untersuchung über volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen gemeinnütziger Förderstiftungen in der Schweiz».