Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine

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del diritto in materia di fondazioni, viene garantito il mantenimento delle basi legali consolidate.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esenti da imposte per la loro attività di utilità pubblica (n. 1 Iv. Pa.)

3.1.1 Punti essenziali del disciplinamento

Al fine di promuovere la trasparenza del settore e dello statuto s’impone con urgenza l’introduzione di un elenco nazionale delle organizzazioni di pubblica utilità esenti fiscalmente.

L’introduzione di un elenco di questo tipo tiene conto dell’esigenza sociale di trasparenza: la società ripone infatti fiducia nelle istituzioni se queste ultime operano in modo trasparente. Attualmente l’accesso alle informazioni sulle organizzazioni di pubblica utilità in Svizzera è disciplinato in modo assai differenziato. Mentre le fondazioni (di utilità pubblica o meno) sono iscritte nel registro di commercio, le associazioni lo sono soltanto a certe condizioni. Inoltre le autorità di vigilanza delle fondazioni gestiscono registri organizzati secondo modalità diverse in cui sono repertoriate le fondazioni classiche sottostanti alla loro vigilanza. Da parte loro le amministrazioni cantonali delle contribuzioni tengono elenchi delle istituzioni a cui possono essere versate liberalità fiscalmente deducibili e nei quali figurano tuttavia, ad esempio, istituzioni statali come università o musei. Infine esiste una serie di elenchi allestiti da privati la cui composizione differisce in funzione degli obiettivi che si prefiggono3.

Invece di favorire la trasparenza, la moltitudine dei servizi di contatto tende piuttosto a ostacolarla, tanto più che i singoli repertori presentano informazioni incomplete. Dal registro di commercio, ad esempio, non si può evincere se un’organizzazione è di utilità pubblica e negli elenchi delle amministrazioni delle contribuzioni figurano perlopiù unicamente le organizzazioni di utilità pubblica con sede nei rispettivi Cantoni. Secondo l’articolo 33a della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)4 e l’articolo 9 capoverso 2 lettera i della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)5 la deduzione delle prestazioni volontarie vale tuttavia per tutte le organizzazioni riconosciute di utilità pubblica in Svizzera. La pubblicazione richiesta promuove inoltre l’armonizzazione fiscale per quanto concerne il riconoscimento intercantonale dell’esenzione dall’imposta.

3Il Center for Philanthropy Studies dell’Università di Basilea rende accessibili in forma

aggregata i contenuti della propria banca dati sulle fondazioni di utilità pubblica al seguente indirizzo: www.stiftungsstatistik.ch. Accanto a registri di fondazioni gestiti a scopo commerciale, quali www.fundraiso.ch oppure www.stiftungschweiz.ch, che si rivolgono principalmente ai fundraiser e agli organismi con scopi non lucrativi alla ricerca di fondi, esistono gli elenchi dei servizi privati di certificazione, come Zewo o Codice d’onore, nei quali sono riportate le organizzazioni certificate.

4 RS 642.11

5 RS 642.14