Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
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utilizzata nel quadro dell’IDI, i partner che dovranno fornire informazioni relative alle persone giuridiche esentate dall’imposta non saranno confrontati con un carico lavorativo supplementare.
Va osservato che la LIDI utilizza l’espressione «attività economica», tratta dalla nomenclatura NOGA, per designare il campo di attività di un’organizzazione; questo concetto non va però confuso con quello dell’«attività economica» talvolta in uso nell’ambito dell’esenzione fiscale.
3.1.3 Commento alle disposizioni della LIFD e della LAID
Art. 110a LIFD
Questa disposizione prevede che le autorità cantonali delle contribuzioni trasmettano almeno una volta all’anno all’Ufficio federale di statistica determinate informazioni sulle persone giuridiche che, perseguendo uno scopo pubblico o di utilità pubblica, sono esenti dall’imposta nel loro Cantone (art. 56 lett. g LIFD), in vista di una loro pubblicazione in un elenco nazionale.
Tali informazioni dovranno essere raccolte unicamente in merito alle persone giuridiche esenti dall’imposta a causa del loro scopo pubblico o di utilità pubblica. Le altre persone giuridiche e istituzioni menzionate dall’articolo 56 LIFD non sono interessate da tale disposizione.
Per soddisfare l’esigenza di trasparenza generale illustrata in precedenza, dovranno essere rilevate le seguenti informazioni:
a. ragione sociale
b. forma giuridica;
c. sede e indirizzo;
d. data di costituzione;
e. data dell’esenzione dall’imposta;
f. scopo e campo di attività.
I dati di cui alle lettere a–e sono chiari e non necessitano di spiegazioni supplementari. Riguardo allo scopo dell’organizzazione e al campo di attività, va utilizzata la nomenclatura secondo l’IDI (Nomenclatura generale delle attività economiche NOGA; cfr. parimenti il commento dell’articolo 11 cpv.1bisLIDI). Tale nomenclatura va rispettata in tutti i registri cantonali e nell’elenco nazionale. Nella LIDI l’«attività economica» è citata in relazione al campo d’attività di un’organizzazione; tale denominazione deriva dalla nomenclatura NOGA e, in tale contesto, non dev’essere confusa con quella talvolta impiegata nell’ambito dell’esenzione fiscale. Per tale motivo nell’articolo 110d PP-LIFD si parla anche di «scopo e campo di attività».
Siccome questi dati e queste informazioni sono rilevati dalle autorità fiscali cantonali nel quadro dell’esecuzione della LIFD, non sono in parte pubblicamente accessibili (in particolare l’informazione sull’esenzione dall’imposta) e sottostanno al segreto