Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
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che organizzative di una fondazione che si giustificano e a modifiche accessorie dell’atto di una fondazione.
5 Relazione con il diritto europeo
Il diritto europeo non prevede norme di diritto civile e fiscale concernenti le fondazioni.
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità e legalità
La revisione proposta è retta dall’articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile.
La competenza della Confederazione di riscuotere un’imposta diretta e di emanare principi per armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni è retta dagli articoli 128 e 129 Cost.
6.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
La Svizzera non è vincolata ad obblighi internazionali suscettibili di limitare il suo margine di manovra nel diritto interno in materia di fondazioni.
6.3 Delega di competenze legislative
Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.
6.4 Forma dell’atto
Il progetto preliminare prevede la modifica di diverse leggi federali. Ciò è ammesso dal profilo dell’unità della materia a condizione che tra le singole parti del progetto vi sia un nesso materiale31. Il nesso materiale è presumibile in particolare se le singole parti del progetto perseguono lo stesso obiettivo. La modifica del CC, della LIDI, della LIFD e della LAID deve aver luogo in forma di legge federale.
31 Cfr. p. es. DTF 137 I 200, consid. 2.2 con ulteriori rinvii.