Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine

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vanno adempiti a un livello professionale anche da parte di organizzazioni di utilità pubblica, cosa resa ulteriormente difficile dal carattere onorifico richiesto quale condizione per l’esenzione dall’imposta22. In Svizzera la prassi fiscale in materia non è comunque uniforme. La carenza viepiù accentuata di persone competenti a esercitare a titolo onorifico o la loro sempre minore disponibilità a farlo genera una delicata problematica che va risolta mediante retribuzioni adeguate già solo per ragioni di good governance. Infine quando il carattere onorifico di un’attività non è volontario, bensì imposto dalle autorità fiscali, vi è il rischio che si generino aspettative da parte di membri degli organi nei confronti della fondazione o dell’associazione che possono essere all’origine di una noncuranza nel disbrigo dei compiti. Il dilettantismo a titolo onorifico causa in definitiva un maggior dispendio alle organizzazioni rispetto a un adeguato indennizzo di un numero limitato di membri competenti23.

Dal profilo fiscale occorre distinguere chiaramente tra la persona giuridica e i membri dei suoi organi. A tale riguardo le autorità fiscali in particolare difendono un punto di vista in parte superato e oggettivamente non convincente. Infatti secondo le stesse, affinché l’organizzazione venga esentata dall’imposta, i membri dei suoi organi devono essere disposti a sacrificarsi relegando così in secondo piano i propri interessi. Le condizioni per l’esenzione dall’imposta non riguardano tuttavia personalmente i membri degli organi bensì la persona giuridica. Dato che la disponibilità a sacrificarsi è già stata data dal fondatore e dalla fondazione o dall’organizzazione di utilità pubblica non vi è motivo per cui tale disponibilità ricada ulteriormente anche sui membri dei suoi organi. Inoltre non si vede per quale ragione l’attività di utilità pubblica o onorifica debba essere pretesa esclusivamente da determinati organi, vale a dire da quelli preposti alla direzione strategica (comitato di fondazione, comitato di associazione). Per contro l’indennizzo conforme al mercato degli altri organi (organi operativi, organo di revisione ecc.) è già oggi incontestabilmente ammesso e, anche secondo la prassi delle autorità fiscali, non pone ostacoli all’esenzione dall’imposta. Infine il lavoro non retribuito degli organi di direzione strategica non s’impone in virtù del diritto in materia di fondazioni né di associazioni. Un’adeguata retribuzione dell’attività ordinaria svolta dagli organi è pertanto ammessa dal diritto privato24. Del resto uno studio pubblicato nel 2008 constata che la maggioranza delle fondazioni interpellate retribuiscono i loro consiglieri di fonda-

22 Cfr. Informazioni pratiche del 18 gennaio 2008 della Conferenza svizzera delle imposte all’attenzione delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni concernenti l’esenzione dall’imposta di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica, pag. 39.

23 SPRECHER Thomas/EGGER Philipp/VON SCHNURBEIN Georg, Swiss Foundation Code 2015 – Grundsätze und Empfehlungen zur Gründung und Führung von Förderstiftungen, Basilea 2015, pag. 51.

24 Aktuelle rechtliche und steuerliche Entwicklungen im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereich, Vortrag von Dr. Christoph Degen und Dr. Roman Baumann Lorant anlässlich des Schweizer Stiftungstags 2008, pag. 9.