Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
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3.4 Semplificazione di modifiche nell’atto costitutivo (n. 4 Iv. Pa.)
Art. 86b e art. 86c CC
L’attuale articolo 86b CC riguarda le cosiddette «modifiche accessorie» dell’atto di fondazione, che possono essere apportate dall’autorità di vigilanza dopo aver sentito l’organo superiore della fondazione, sempreché esse siano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi. Sono considerate accessorie le modifiche minime del fine o dell’organizzazione della fondazione, le modifiche minori e talvolta puramente redazionali e le modifiche del nome15. L’articolo 86b CC non spiega peraltro se tali modifiche dell’atto di fondazione, che l’autorità di vigilanza approva prendendo una decisione di modifica, debbano essere oggetto di un atto notarile. Di conseguenza vi sono procedure differenziate a seconda dei Cantoni e dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni. In alcuni Cantoni è richiesto un atto notarile per la modifica dell’atto di fondazione e in altri no16.
La Commissione ritiene, da un lato, che la disposizione vigente sia formulata in modo troppo restrittivo. La nuova formulazione dell’articolo 86b CC non esige quindi più che le modifiche dell’atto di fondazione siano richieste da «motivi oggettivamente fondati» bensì che «appaiano» giustificate da motivi oggettivi. Questa revisione della legge rafforza la flessibilità e la capacità di adattamento delle fondazioni orientate sul lungo periodo. Inoltre tale modifica legislativa consente di tenere conto della prassi delle autorità di vigilanza sulle fondazioni, divenuta più liberale. D’altro lato, il nuovo articolo 86c CC vuole chiarire che, in futuro, una modifica dell’atto di fondazione approvata da un ufficio statale con decisione di modifica non necessiterà di alcun atto notarile in tutta la Svizzera.
3.5 Limitazione della responsabilità dei membri onorifici degli organi (n. 5 Iv. Pa.)
Art. 55 cpv. 4 CC
Secondo i dati del Centers for Philantropy Studies (CEPS) dell’Università di Basilea, la Svizzera conta circa 13 000 fondazioni e circa 76 000 associazioni. Di conse-
15 Cfr. VEZ Parisima, Commentaire Romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Basilea 2010, Art. 86b N 7. Il commento riflette anche il punto di vista delle autorità di vigilanza sulle fondazioni, cfr. tra l’altro: Merkblatt BVS Zürich, BVG- und Stiftungsaufsicht, Urkundenänderung von Stiftungen unter Aufsicht des Bezirks- oder Gemeinderates (https://www.bvszh.ch/assets/dokumente/vorsorge_formulare_und_merkblaetter/merkblatt_zur_urkundena enderung__falls_bvs_nur_aenderungsbehoerde_1.pdf).
16 RIEMER Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, 3. Abteilung: Die juristischen Personen, Dritter Teilband: Die Stiftungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 80-89bis ZGB, Berna 1975, Art. 85/86 N 75, cfr. tra l’altro: Merkblatt zu den beiden möglichen Verfahren bei Urkundenänderungen nach Art. 86b ZGB (resp. nach Art. 62 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 86b ZGB) gemäss § 10 der Ordnung über die Stiftungsaufsicht vom 23. Januar 2012 resp. § 7 der Ordnung über die berufliche Vorsorge vom 23. Januar 2012.