Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
3.6.2 Commento ai singoli articoli
Art. 33a cpv. 2 e 3 LIFD
Diritto vigente
Le persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica sono esenti dall’obbligo fiscale per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini (art. 56 lett. g LIFD; art. 23 cpv. 1 lett. f LAID). Le prestazioni volontarie conferite in contanti o in altra forma a persone giuridiche con sede in Svizzera, le quali sono esenti dall’imposta in ragione del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, possono essere dedotte dai proventi secondo l’articolo 33a LIFD, se tali prestazioni raggiungano almeno l’importo di 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26- 33 LIFD. I Cantoni possono fissare liberamente l’importo massimo dei versamenti deducibili secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID. Inoltre le prestazioni di persone giuridiche fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile netto sono considerate oneri giustificati dall’uso commerciale (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD). Anche a questo riguardo i Cantoni sono liberi conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera c LAID di decidere l’importo massimo della deduzione. Le corrispondenti disposizioni sono concretizzate in modo più dettagliato nella Circolare n. 12 dell’8 luglio 199420 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, nonché nelle Informazioni pratiche del 18 gennaio 200821 della Conferenza svizzera delle imposte.
Nuovo disciplinamento
Il capoverso 1 prevede che il limite superiore del 20 per cento dei proventi imponibili sia maggiorato una sola volta dell’importo della liberalità che il contribuente riceve da un’eredità, da un legato o da una donazione. La prestazione volontaria può essere effettuata nell’anno dell’apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell’anno successivo. La deduzione dal reddito imponibile dev’essere fatta valere nell’anno in cui la prestazione volontaria è fornita. Il contribuente può quindi dedurre una volta dal reddito imponibile una prestazione volontaria che supera il limite del 20 per cento.
Se la prestazione volontaria proveniente da mezzi di un’eredità o di una donazione non può essere dedotta integralmente poiché il suo importo è più elevato del reddito imponibile, la deduzione dev’essere possibile nel corso dei due periodi fiscali successivi a titolo di riporto di una donazione. Il limite superiore di cui all’articolo 33a capoverso 1 LIFD dovrà tuttavia essere rispettato (20 % dei proventi imponibili).
Queste due misure mirano a introdurre un incentivo per promuovere le liberalità.
20 Circolare n. 12 dell’Amministrazione fiscale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994 sull’esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD) o fini di culto (art. 56 lett. h LIFD); deducibilità delle elargizioni (art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD); (cit. circolare n. 12).
21 Cfr. Informazioni pratiche del 18 gennaio 2008 del Gruppo di lavoro Esenzione fiscale della Conferenza svizzera delle imposte concernenti l’esenzione dall’imposta di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica (cit. informazioni pratiche).