Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 33 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati

4.4 Misure compensative alternative per la generazione di transizione

ASIP propone misure compensative per la generazione di transizione per un periodo di 10 anni, consistenti in un aumento una tantum dell’avere di vecchiaia LPP al momento del pensionamento con un supplemento lineare compreso tra il 15,5 per cento e lo 0 per cento. Ogni cassa pensioni dovrebbe attuare queste misure decentralmente secondo il principio di imputazione, finanziandole con accantonamenti già in essere che potrebbero essere liberati a seguito della riduzione dell’aliquota di conversione.

GL ritiene che occorra chiedersi sostanzialmente se le misure compensative (supplemento di rendita a parte) non debbano essere finanziate riducendo maggiormente l’aliquota minima di conversione, anche per rispettare la sistematica del primato dei contributi che caratterizza il 2opilastro.

Secondo CI Commercio al dettaglio, per il calcolo della rendita l’avere di vecchiaia LPP dovrebbe essere aumentato percentualmente (secondo una progressione lineare) per dieci anni a partire dall’entrata in vigore della riforma. Questa misura dovrebbe essere attuata decentralmente da ogni singola cassa pensioni. Nel primo anno dopo la riforma, dunque, per il calcolo della rendita minima di vecchiaia secondo la LPP l’avere di vecchiaia LPP disponibile al momento del pensionamento sarebbe aumentato del 12,0 per cento (valore ottenuto applicando la formula [6,8 % / 6 % - 1] * 0,9), nel secondo anno del 10,7 per cento (valore ottenuto applicando la formula [6,8 % / 6 % -1] * 0,8) e così via. Secondi i calcoli della società c-alm, tenendo conto del rendimento reale effettivo del passato e di un ipotetico rendimento reale futuro dello 0,7 per cento, gli obiettivi originari previsti dalla LPP sarebbero raggiunti per tutti i futuri anni di rendita.

GastroSuisse, GastroGraubünden, GastroJura, GastroTicino e SCRHG sono favorevoli

alla compensazione della diminuzione delle rendite per una generazione di transizione dell’arco di dieci anni, ma appoggiano l’organizzazione decentralizzata soltanto a patto che sia finanziabile per tutte le casse pensioni. In caso contrario preferiscono una soluzione centralizzata tramite il Fondo di garanzia LPP.

Inter-pension propone di destinare al Fondo di garanzia una parte degli utili della Banca nazionale svizzera per finanziare le misure compensative.

CP propone di sovvenzionare la previdenza delle generazioni d’entrata prevedendo un interesse supplementare sull’avere LPP.

4.5 Età pensionabile di riferimento

Alcuni partecipanti auspicano che l’età pensionabile di riferimento di uomini e donne sia uni-

formata all’età di 65 anni (GR, NW, SG, ASIP, inter-pension, Vita, c-alm, die plattform,

Pro Single Schweiz, VVP). Essendo dimostrato che la speranza di vita continua ad aumentare, VVP vedrebbe con favore, dopo l’uniformazione dell’età di riferimento a 65 anni per entrambi i sessi, che si definisse un meccanismo moderato che indicasse automaticamente i necessari adeguamenti a eventuali ulteriori cambiamenti. Inoltre, ritiene che la rendita per figli degli assicurati cui spetta la rendita di vecchiaia (art. 17 LPP) debba essere soppressa. Inter-pension è a favore di un’età di riferimento impostata in base alla speranza di vita e alle prospettive di rendimento. PKE/CPE vorrebbe che l’età di riferimento fosse uniformata per uomini e donne a 67 anni. Anche FANAP si schiera a favore dell’uniformazione, ma piuttosto a 66 anni. ZG e Forum PMI chiedono un innalzamento dell’età di pensionamento. Secondo il Comitato promotore dell’iniziativa popolare «Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell’equità intergenerazionale», il 1oe il 2opilastro non potranno prescindere da un aumento graduale dell’età di pensionamento.