Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
all’estero devono valere gli stessi standard, segnatamente sul piano ambientale e sociale.
5.2 Testo
La disposizione costituzionale proposta dal Consiglio federale recita come segue:
«La Costituzione federale35 è modificata come segue:
Art. 74a Politica climatica
1Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a limitare i rischi e le ripercussioni del cambiamento climatico.
2Il consumo di combustibili e carburanti fossili deve essere ridotto nella misura massima tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.
3L’impatto sul clima delle emissioni di gas serra di origine antropica generate in Svizzera deve essere durevolmente compensata al più tardi dal 2050 mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.
4La politica climatica è volta a rafforzare l’economia e la sostenibilità sociale, tiene conto della situazione delle regioni di montagna e periferiche e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’innovazione e la tecnologia.
Art. 197 n. 1236
12. Disposizioni transitorie dell’art. 74a (politica climatica)
1La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
2La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Essa fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.»
5.3 Spiegazioni sulle singole disposizioni
La politica climatica compete in gran parte alla Confederazione (cfr. art. 74 Cost. «Protezione dell’ambiente»). I Cantoni sono i principali responsabili delle misure concernenti il consumo di energia negli edifici (art. 89 cpv. 4 Cost.). Di conseguenza, i Cantoni emanano le proprie leggi sull’energia, basate sul modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) elaborato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK). Di regola, i Cantoni sono anche responsabili dell’attuazione nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici. L’articolo 8
35 RS 101
36 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.