Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
3.1 Principali basi legali e politiche settoriali connesse all’iniziativa
3.1.1 Legge sul CO2
La legge sul CO2 viene aggiornata di pari passo con gli accordi internazionali sulla protezione del clima. Il Parlamento sta attualmente discutendo una revisione totale di detta legge11 allo scopo di sancire giuridicamente gli obiettivi e le misure da realizzare entro il 2030. Dalla ratifica dell’Accordo di Parigi, l’obiettivo generale di ridurre le emissioni di gas serra della Svizzera del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 è vincolante a livello internazionale. La proposta contiene varie misure che mirano a ridurre in particolare il consumo di energia fossile, ma anche di altre fonti di emissioni. Tra le misure figurano in particolare l’aumento della tassa d’incentivazione sui combustibili fossili, i valori limite di CO2 per il nuovo parco veicoli, lo scambio di quote di emissioni per le imprese con elevate emissioni di gas serra e il Programma Edifici di Confederazione e Cantoni, volto a una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di energie rinnovabili negli edifici, come pure l’obbligo di compensare le emissioni di CO2 per gli importatori di carburanti, che genera investimenti in progetti di protezione del clima e che, associato ad agevolazioni fiscali, aumenta la quota di biocarburanti. Durante le consultazioni, il Parlamento ha introdotto un fondo per il clima per consolidare la forza innovativa della Svizzera come piazza economica nel campo della protezione del clima.
Rispetto alla proposta del Consiglio federale, il Parlamento ha ampliato l’articolo della legge per contemplare tutti gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. La legge intende così contribuire anche a ridurre le emissioni di gas serra a un livello che non superi la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio12. Tuttavia, l’obiettivo del saldo netto pari a zero delle emissioni non è legato a un anno in particolare. Secondo il disegno di legge, i pozzi di assorbimento sono serbatoi di carbonio riconosciuti a livello internazionale che assorbono più CO2 di quanta ne emettono13. Questa definizione comprende prestazioni di assorbimento sia biologiche che tecniche in Svizzera e all’estero.
Le deliberazioni del Parlamento si concluderanno al più presto nella sessione autunnale del 2020; di conseguenza, la legge e le relative disposizioni esecutive non potranno entrare in vigore nel 2021 come originariamente previsto. Per questo motivo, nella sessione invernale 2019, a seguito di un’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Thierry Burkart14, il Parlamento ha adottato una revisione parziale della legge sul CO2 volta a prorogare di un anno, fino a fine 2021, gli strumenti temporanei di politica climatica. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2020. La revisione parziale entrerà in vigore all’inizio del
11 17.071 Messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, FF 2018 197.
12 Articolo 1 lettera b disegno di legge sul CO . 2
13 Articolo 2 lettera fbis disegno di legge sul CO . 2
14 17.405 Iv.Pa. Burkart «Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti».