Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine
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della legge sul CO2 vigente stabilisce che la Confederazione coordina e mette a disposizione le basi necessarie.
La norma costituzionale proposta precisa gli obiettivi di politica climatica di cui agli articoli 74 e 89 Cost., definendo le linee guida vincolanti per una politica climatica sostenibile della Svizzera. Essa non modifica la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in questo ambito.
Il capoverso 1 del controprogetto diretto riproduce in gran parte il testo dell’iniziativa. La precisazione «Nell’ambito delle loro competenze, [...], in Svizzera e nelle relazioni internazionali, [...]» non è necessaria, poiché le relazioni con l’estero sono già disciplinate dalla Costituzione come segue: «Gli affari esteri competono alla Confederazione» (art. 54 cpv. 1 Cost.). Secondo il capoverso 2 di questo articolo, la Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. Inoltre, i Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza (art. 56 cpv. 1 Cost.) e possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate (art. 56 cpv. 3 Cost.). La norma costituzionale proposta non modifica queste prerogative.
I capoversi 2 e 3 del testo dell’iniziativa sono invertiti nel controprogetto diretto. Il capoverso 2 del controprogetto diretto formula quindi un principio che si applica immediatamente e a tempo indeterminato. Su questa base, il capoverso 3 prevede una componente temporale. Inoltre, definisce la conseguenza in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette pari a zero di cui al capoverso 2.
Il capoverso 2 della norma proposta è stato riformulato rispetto al testo dell’iniziativa per mantenere l’impegno a favore dell’abbandono delle energie fossili, senza però definire strumenti a tal fine. In termini di efficienza dei costi, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto, ad esempio, anche con incentivi economici di mercato, come una tassa d’incentivazione o lo scambio di quote di emissioni. Il controprogetto diretto proposto consente inoltre di ammettere eventuali eccezioni non solo per motivi tecnici, ma anche per ragioni di sostenibilità economica. In questo modo, continuerebbero a essere consentite quelle applicazioni per le quali esistono tecnologie sostitutive collaudate, che però comportano elevati costi di conversione. Il controprogetto ammette eccezioni anche nei casi in cui i vettori energetici alternativi sono troppo costosi e incidono sulla competitività. Potrebbe essere il caso, ad esempio, del trasporto aereo. Saranno infatti necessari maggiori sforzi per ridurre in misura sostanziale le emissioni di gas serra del trasporto aereo, poiché al momento non sono disponibili carburanti alternativi in quantità sufficiente a prezzi economicamente convenienti. Le applicazioni per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione comprendono in particolare le operazioni dell’esercito e della polizia, ma anche i servizi di salvataggio, l’assistenza sanitaria e l’aiuto in caso di catastrofe.
Nel controprogetto, l’obbligo di compensare mediante pozzi di assorbimento in Svizzera è stralciato. Pertanto, anche le emissioni derivanti dal consumo di