Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine
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aereo internazionale, sono considerati nell’obiettivo di riduzione stabilito dalla legge sul CO2 (cfr. n. 3.1.3 e 4.1).
I pozzi di assorbimento possono essere naturali (ad es. boschi e suoli) o tecnici (ad es. separazione di CO2 dall’aria con stoccaggio geologico permanente). Riguardo alla capacità di assorbimento, per sorvegliare o garantire l’effetto sul clima (cfr. n. 4.3) occorre tenere conto del rischio che i gas serra immagazzinati in un pozzo di assorbimento vengano rilasciati di nuovo (ad es. a causa di incendi boschivi o dell’erosione del suolo). Questi pozzi non devono trovarsi necessariamente in Svizzera. È ipotizzabile che la Svizzera partecipi a progetti di pozzi di assorbimento all’estero ecologicamente ed economicamente sostenibili, con conseguente accredito della relativa capacità di assorbimento.
L’anno di riferimento 2050 deriva dall’Accordo di Parigi e dal rapporto speciale del Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) dell’ottobre 20189 sul limite di riscaldamento di 1,5 °C ed è stato confermato dal Consiglio federale nella sua decisione del 28 agosto 2019 nella quale mira a emissioni nette pari a zero. Qualora dalle nuove scoperte scientifiche emergesse che le emissioni devono diminuire più rapidamente di quanto attualmente ipotizzato, i promotori ritengono che l’anno di riferimento dovrebbe essere anticipato. Questo obiettivo è in linea con il capoverso 1, secondo cui la Confederazione e i Cantoni si impegnano a limitare i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. A tal fine, conformemente alla prassi corrente, devono basarsi sulle conoscenze scientifiche più recenti. Il fattore decisivo per l’impatto sul clima non è l’anno di abbandono, bensì la quantità cumulativa di gas serra che sarà ancora emessa fino a quella data (cfr. cpv. 2 della disposizione transitoria).
Il capoverso 3 del testo dell’iniziativa regolamenta le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di vettori energetici fossili: dal 2050 in Svizzera non saranno più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili, intesi come vettori energetici fossili quali carbone, olio da riscaldamento, gas naturale, coke, benzina, diesel, cherosene o carburante per aeromobili, inclusi nella Statistica globale dell’energia pubblicata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Conformemente a detta statistica, nel capoverso 3 non rientrano altre fonti come ad esempio le cosiddette emissioni geogeniche di CO2 rilasciate durante la produzione di cemento e le emissioni di CO2 derivanti dall’incenerimento dei rifiuti. Queste fonti figurano nell’Inventario delle emissioni di gas serra, ma sono disciplinate esclusivamente dal capoverso 2. Riguardo al trasporto aereo, i promotori ritengono che l’impatto climatico di cui al capoverso 3 comprenda anche gli effetti del vapore acqueo e dei NOx rilasciati nella stratosfera durante la combustione dei carburanti per aeromobili. Ciò è coerente in termini di fisica climatica e in linea con il capoverso 2. Tuttavia, conformemente alla prassi internazionale corrente, né le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale né l’impatto sul clima dei NOx o del vapore acqueo sono stati finora presi in considerazione nell’obiettivo di riduzione nazionale (cfr. n. 3.1.3 e 4.1). Eventuali eccezioni per «applicazioni tecnicamente non sostituibili»
9 IPCC (2018): Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Disponibile su www.ipcc.ch/sr15