Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine
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7 Aspetti giuridici
7.1 Rapporto con altre disposizioni costituzionali
Secondo l’articolo 139 capoverso 5 Cost., l’Assemblea federale può contrapporre un controprogetto a un’iniziativa popolare.
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)», con la proposta di approvarlo nonché di sottoporlo al Popolo e ai Cantoni unitamente all’iniziativa con la raccomandazione di accettarlo. Se l’iniziativa popolare non è ritirata, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b Cost.
L’articolo 74 capoverso 1 Cost. (Protezione dell’ambiente) conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. La regolamentazione proposta non modifica la portata dell’articolo 74 Cost. L’art. 74a Cost. mira a precisare, sul piano della protezione del clima, la disposizione esistente relativa alla protezione dell’ambiente. La regolamentazione proposta definisce le grandi linee per una politica climatica sostenibile in base alla quale la Confederazione e i Cantoni adottano, nel quadro delle loro competenze, delle misure per limitare i cambiamenti climatici. La legislazione in materia di politica climatica sarà integrata nelle strutture esistenti o in fase di creazione per raggiungere l’obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero.
Secondo l’articolo 89 capoverso 1 Cost. (Politica energetica), la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. Il capoverso 2 conferisce alla Confederazione la competenza normativa per emanare principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. La norma costituzionale proposta si attiene al principio della sicurezza dell’approvvigionamento, poiché tiene conto delle possibilità tecniche, della sostenibilità economica e della sicurezza del Paese e della protezione della popolazione nel quadro della riduzione del consumo di combustibili e di carburanti fossili. Inoltre, la norma proposta precisa la disposizione esistente in modo tale che possano essere elaborate e prese in considerazione misure di limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici che vanno oltre gli aspetti di politica climatica. Le competenze dei Cantoni in materia di misure concernenti il consumo energetico negli edifici (art. 89 cpv. 4 Cost.) non sono interessate dalla norma proposta.
7.2 Compatibilità del controprogetto diretto con gli obblighi internazionali della Svizzera
Il controprogetto diretto del Consiglio federale all’Iniziativa per i ghiacciai è compatibile con tutti gli obblighi internazionali della Svizzera.