Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine

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Con il suo obiettivo di saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050, la Svizzera contribuisce a limitare il riscaldamento globale al di sotto della soglia critica di 1,5 °C e adempie il mandato di politica climatica dell’Accordo di Parigi.

In conformità all’accordo della Svizzera con l’UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni, con il quale le emissioni di CO2 dell’aviazione civile vengono inserite per la prima volta nel sistema svizzero, le transazioni nette dei diritti di emissione tra il SSQE devono essere computate secondo i principi concordati nell’ambito dell’UNFCCC. Tuttavia, a causa delle decisioni pendenti sull’attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, Svizzera e UE non hanno ancor definito le norme di computo.

Il sistema CORSIA dell’ICAO, che mira a raggiungere una crescita neutra in termini di CO2 nell’aviazione civile internazionale a partire dal 2021, e al quale la Svizzera, insieme ad altri 82 Stati, partecipa fin dall’inizio, resterà inizialmente in vigore fino al 2035, dopodiché, a seconda dei suoi effetti, sarà proseguito o sostituito da un nuovo sistema. I certificati di CO2 generati mediante progetti di compensazione in un Paese («Paese ospite») e computati da un gestore di aeromobili nell’ambito di CORSIA non possono essere computati contemporaneamente dal Paese ospite per il proprio obiettivo climatico nazionale45.

7.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e agli articoli 97 capoverso 1 lettera a e 101 LParl, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale il controprogetto all’iniziativa popolare sotto forma di decreto federale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost, le disposizioni che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Allo stato attuale delle conoscenze, nessuna disposizione del presente progetto di modifica della Costituzione comporta spese superiori a dette soglie (cfr.

n. 6.1).

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

Menzionando le competenze di cui all’articolo 74a capoverso 1 Cost., il controprogetto diretto sottolinea la volontà di proseguire la collaudata ripartizione federalista dei compiti.

45 Cfr. ICAO (2019): CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria, Eligibility Criterion 7, p. 3. Disponibile all’indirizzo https://www.icao.int