Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine

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devono essere definite a livello legislativo. Per le emissioni di CO2 da combustibili fossili, le norme sono più severe rispetto ad altre emissioni di gas serra, in quanto, secondo i promotori, tutti i vettori energetici fossili sono in linea di principio sostituibili con altre fonti (ad es. fonti di energia biogene o sintetiche) anche quando i metodi e le capacità di produzione devono ancora essere sviluppati. Per questo motivo, tali emissioni di CO2 devono essere compensate esclusivamente mediante pozzi di assorbimento nazionali. Il loro potenziale limitato incentiva la sostituzione delle energie fossili nel modo più completo possibile. Ciò riflette un punto di vista puramente tecnico. Occorre tuttavia tenere presente che oggigiorno le alternative rispettose del clima sono di regola nettamente più costose dei vettori energetici fossili, ed è per questo motivo che attualmente mancano processi e capacità di produzione su larga scala. Inoltre, devono essere soddisfatti i requisiti ecologici e sociali per i vettori energetici alternativi ai sensi delle norme vigenti (cfr. sgravi fiscali per i biocarburanti secondo la legge del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli oli minerali).

Secondo il capoverso 4 del testo dell’iniziativa, la politica climatica deve rafforzare l’economia nazionale, essere socialmente sostenibile nonché promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Ciò equivale a creare posti di lavoro, evitare di dipendere eccessivamente dall’estero (ad es. nell’approvvigionamento energetico) o mantenere la competitività (ad es. rispetto ai concorrenti internazionali, nel caso in cui questi pongano vincoli meno severi per il clima). Inoltre, la politica climatica non deve determinare una situazione in cui le persone socialmente svantaggiate non siano più in grado di partecipare in modo adeguato alla vita sociale. Il fatto che nell’ambito della politica climatica occorra tenere conto anche di criteri ecologici (ad es. la protezione della biodiversità) è implicito nella Costituzione (art. 74 Cost.). Con la promozione dell’innovazione e della tecnologia, la Svizzera, un Paese piccolo, oltre al suo contributo interno può dare un contributo particolarmente significativo alla protezione del clima, sviluppando soluzioni rispettose del clima e implementandole in tutto il mondo. Ciò richiede un quadro politico e istituzionale favorevole.

Le disposizioni transitorie dell’articolo 197 numero 12 prevedono che la Confederazione emani la legislazione d’esecuzione entro cinque anni dall’accettazione dell’iniziativa, che dovrà definire un percorso di riduzione con obiettivi intermedi e i necessari strumenti di politica climatica. Il percorso di riduzione auspicato deve seguire un andamento perlomeno lineare, in modo che venga emessa la minore quantità possibile di gas serra non solo nell’anno di riferimento 2050, ma anche negli anni precedenti. Poiché l’iniziativa prevede l’obbligo di rispettare detto percorso, nel caso in cui questo non fosse rispettato occorrerebbe adeguare tempestivamente gli strumenti in modo da renderli conformi all’obiettivo. Oltre alla legge d’esecuzione, ai fini di un approccio sistematico sono necessari adeguamenti anche in altri ambiti normativi, come la politica energetica, la pianificazione del territorio, l’agricoltura, la politica dei trasporti, gli appalti e la politica del commercio estero. Tutto ciò in linea con la politica climatica vigente, che intende perseguire e sviluppare ulteriormente un approccio sistemico (cfr. 3.1).

10 RS 641.61