Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 26 pagine

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emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050. Per il comitato d’iniziativa7, l’urgenza deriva dal fatto che finora la politica svizzera non è stata in linea con gli obblighi derivanti dall’Accordo di Parigi né con le esigenze di una politica climatica seria. A questo proposito, tuttavia, occorre fare riferimento alla decisione del 28 agosto 2019 del Consiglio federale di mirare alla neutralità climatica (emissioni nette di gas serra pari a zero) entro il 2050 (cfr. n. 4.1) che, in linea di massima, condivide l’obiettivo dei promotori dell’iniziativa, ma che è stata adottata solo dopo l’inizio della raccolta delle firme (iniziata il 30 aprile 2019).

Secondo l’articolo 74a capoverso 1, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni devono adoperarsi in Svizzera e all’estero per la protezione del clima. Ciò significa che la politica estera e del commercio estero nonché la posizione della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali devono adeguarsi. Per il comitato d’iniziativa, la Confederazione e i Cantoni devono di conseguenza impegnarsi per promuovere flussi finanziari clima-compatibili nella misura in cui agiscono essi stessi come investitori o sono rappresentati negli organi decisionali delle organizzazioni finanziarie internazionali. I Comuni devono essere inclusi in questo obbligo attraverso leggi cantonali, ciò che è altrettanto coerente. Oltre a una politica volta a ridurre al minimo il riscaldamento, l’obbligo di Confederazione e Cantoni comprende anche misure di adattamento al cambiamento climatico. A questo proposito va osservato che, per quanto concerne l’adattamento ai cambiamenti climatici, secondo l’articolo 8 dell’attuale legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2)8 la Confederazione svolge in primo luogo un ruolo di coordinamento e provvede a mettere a disposizione le basi necessarie; di regola, tuttavia, l’attuazione è di competenza dei Cantoni (cfr. n. 5.3).

Il capoverso 2 del testo dell’iniziativa fissa per la Svizzera l’obiettivo di un saldo netto pari a zero per il totale delle emissioni di gas serra riconducibili ad attività umane (ossia di origine antropica) entro il 2050. Da quel momento in poi, i loro effetti dovranno essere completamente compensati da pozzi di assorbimento di gas serra sicuri (ossia senza pericoli) e permanenti (cfr. n. 4.3). Secondo lo stato attuale delle conoscenze, si tratterà in particolare di pozzi di carbonio; di conseguenza, per essere compensato nei pozzi di CO2, l’impatto sul clima delle emissioni di gas serra diversi dal CO2 (ad es. il metano generato dall’agricoltura) dovrà essere convertito in CO2 equivalenti (CO2eq.). Oltre alle emissioni di CO2 derivanti da vettori energetici fossili, processi industriali, agricoltura, silvicoltura e uso del suolo nonché dall’incenerimento dei rifiuti (nella misura in cui le emissioni di CO2 provengono da fonti fossili), per i promotori sono inclusi anche il protossido di azoto (N2O), il metano (CH4), i gas sintetici nonché gli ossidi di azoto (NOx) e il vapore acqueo emessi dal trasporto aereo. Escluse queste ultime due sostanze generate dal trasporto aereo, il cui impatto sul clima è difficile da determinare in modo sistematico, l’obiettivo è in linea con le normative vigenti: tutti i gas e i settori menzionati sono inclusi nell’inventario dei gas serra della Svizzera e, salvo le emissioni del trasporto

7Associazione svizzera per la protezione del clima (2019): Rapporto esplicativo dei

promotori dell’iniziativa popolare per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai).

Disponibile su https://gletscher-initiative.ch

8 RS 641.71