Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine
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d’incentivazione su pesticidi ponderate in base alla tossicità, un’ulteriore promozione dei sistemi di produzione agricola esente da pesticidi, un divieto dell’uso privato di tali sostanze o un adeguamento dell’omologazione.
Nella fase di attuazione dell’iniziativa la Commissione vuole tener conto del calendario di politica agricola del Consiglio federale e coordinare, per quanto possibile, il suo progetto con la legislazione dell’Esecutivo nell’ambito della PA22+.
Con il suo progetto la Commissione è convinta di riuscire a disciplinare in modo più severo l’impiego di pesticidi e a ridurre nettamente i rischi connessi. Il progetto rappresenta in particolare la base per le precisazioni necessarie a livello di ordinanza e per un’attuazione vincolante degli obiettivi definiti nella legge. Infine, la Commissione vuole anche contribuire a garantire la disponibilità illimitata di un’acqua potabile di qualità elevata e a proteggere meglio la varietà delle specie negli habitat acquatici nonché la biodiversità nel suo complesso.
3 Punti essenziali del progetto
Per adempiere i punti principali stabiliti dalla Commissione (cfr. n. 2.3) e applicare lo stato attuale delle conoscenze concernenti il monitoraggio (cfr. la tabella al n. 2.2.3) occorre sancire nella legge sull’agricoltura e nella legge sui prodotti chimici un obiettivo per i PF e i PB volto a ridurre i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Tutto ciò a complemento delle misure già esistenti e a quelle previste con la PA22+ in relazione ai PF nonché del rapporto sull’attuazione del disciplinamento dei PB (cfr. n. 2.1.1).
Quali sostanze biologicamente attive, i pesticidi sono utilizzati sia nei PF sia nei PB. Anche se PF e PB contengono dunque in parte le stesse sostanze attive, nell’ottica di sancire a livello di legge i programmi di riduzione occorre differenziare tra PF e PB. Per i PF sono stati fissati obiettivi di riduzione già con il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari; essi sono il risultato di riflessioni approfondite fatte da tutte le parti interessate e con il progetto preliminare della Commissione vengono elevati a livello di legge. Per i PB, invece, non è stato ancora avviato nessun processo paragonabile da cui dedurre eventuali obiettivi di riduzione. Attualmente nemmeno la Confederazione dispone di informazioni sul volume di vendite di PB in Svizzera. Non è quindi possibile al momento fissare per i PB valori concreti da raggiungere, poiché mancano ancora le necessarie basi di dati. Occorre innanzitutto chiarire in quali settori vi sono serie situazioni pregiudizievoli per la salute e per l’ambiente riconducibili al loro uso. Con la nuova normativa qui proposta il Consiglio federale ottiene tuttavia la competenza di creare la base di dati necessaria, di fissare ulteriori obiettivi di riduzione del rischio nel settore di applicazione dei PB e di sviluppare strumenti adeguati per calcolare e verificare i valori da raggiungere.
Per i PF la situazione dei dati è nettamente migliore. Per questo settore si deve perciò stabilire che i rischi riconducibili all’impiego di PF per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile debbano essere ridotti del 50 per cento entro il 2027, mantenendo gli stessi anni di riferimento (2012–2015) del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Il Consiglio federale stabilisce il metodo di calcolo o gli indicatori per verificare il raggiungimento degli