Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine
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acque sotterranee l’OPAc definisce una concentrazione massima autorizzata di 0,1 μg/l per sostanze attive organiche PF e biocide. Mediante un rinvio alla OPPD (vedi più avanti) il valore di 0,1 μg/l (risp. 0,5 μg/l per la somma) si applica anche ai metaboliti rilevanti presenti nelle acque sotterranee che servono o sono previste per la preparazione dell’acqua potabile.
L’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)17 stabilisce i requisiti concernenti la qualità dell’acqua potabile. All’acqua potabile si applica un valore massimo di 0,1 μg/l per le sostanze attive pesticide e i loro metaboliti rilevanti per l’acqua potabile (0,5 μg/l per la somma di sostanze attive e metaboliti rilevanti per l’acqua potabile).
2.1.3 Impiego
Chi, a titolo professionale o commerciale, intende impiegare PF o determinati PB, ai sensi dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim18) necessita un’autorizzazione speciale e deve dimostrare di possedere le competenze specifiche. Per ottenere un’autorizzazione speciale occorre dimostrare, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per l’attività in questione. Per gli esami sono competenti determinati enti e organi d’esame o scuole riconosciute oppure istituzioni di formazione professionale. Diverse ordinanze del DATEC e del DFI disciplinano i requisiti19. Lo scopo delle autorizzazioni speciali è garantire un trattamento dei pesticidi rispettoso dell’ambiente nei settori di applicazione interessati tra cui, segnatamente. l’agricoltura, il giardinaggio e l’economia forestale nel caso dei PF e i prodotti per la protezione del legno (per conto terzi), la lotta antiparassitaria e la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive nel caso dei PB20. L’autorizzazione speciale per l’utilizzo di PF è limitata a cinque anni nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari21; è inoltre introdotto un obbligo di perfezionamento. I pertinenti lavori legislativi sono in una fase già molto avanzata. Le autorizzazioni speciali per l’utilizzo di PB non sono interessate da questo adeguamento.
PF e PB possono essere utilizzati anche da privati, ma la scelta dei prodotti è limitata. Nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari22 la scelta di prodotti fitosanitari destinati a utenti privati è ulteriormente limitata da criteri di omologazione più severi. Un divieto totale di utilizzo di tutti i PF non è previsto: violerebbe il principio di proporzionalità e, considerati i requisiti meno severi applicati già oggi ad altre sostanze chimiche, sarebbe difficilmente giustificabile.
17 RS 817.022.11
18RS 814.81
19 RS 814.812.34, RS 814.812.35, RS 814.812.36, RS 814.812.37, RS 814.812.38, RS 814.812.31, RS 814.812.32, RS 814.812.33.
20 Informazioni sulle autorizzazioni speciali sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali.
21 Piano d'azione sui prodotti fitosanitari: Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF, misura 6.3.1.1.
22 Piano d'azione sui prodotti fitosanitari: Criteri più severi per l’omologazione di PF per l’utilizzo non professionale, misura 6.2.2.4.