Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine

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Sulla base dei progressi compiuti dalla scienza, negli ultimi anni i requisiti per autorizzare i PF sono stati inaspriti. Per garantire che i prodotti già omologati continuino a soddisfare i requisiti attuali, nel 2010 è stata introdotta la procedura di verifica delle autorizzazioni. Da allora sono stati verificati oltre 800 prodotti con quasi 100 sostanze attive. Se dalla verifica emerge che i rischi sono troppo elevati, le prescrizioni di applicazione vengono inasprite o l’autorizzazione è revocata. Inoltre, sostanze attive ritirate nell’Unione europea (UE) vengono ritirate anche in Svizzera. Finora sono 160 le sostanze attive interessate da questa misura.

Nel 2017 il Comitato di direzione prodotti chimici e prodotti fitosanitari della Confederazione ha deciso di far valutare la procedura di omologazione dei PF13. Il rapporto di valutazione riscontra che le attuali basi giuridiche sono sufficienti e che la strutturazione dei processi è ottimizzata quanto a impiego di risorse. I processi di omologazione dei PF soddisfano i requisiti posti dal diritto in vigore, volto a garantire un elevato livello di protezione della salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente e a migliorare la produzione agricola. Nel processo di omologazione sono coinvolti collaboratori qualificati e di provata esperienza. Secondo il rapporto, tuttavia, in diversi settori esiste un potenziale di miglioramento. La guida strategica dovrebbe essere rafforzata e trasparenza e comunicazione dovrebbero essere migliorate. Si raccomanda inoltre di verificare l’organizzazione e l’attribuzione dei compiti e delle risorse dei servizi federali coinvolti.

Un gruppo di lavoro istituito dal Comitato di direzione esaminerà approfonditamente i risultati ed elaborerà entro la primavera 2020 un piano volto a ottimizzare la procedura di omologazione. A inizio ottobre 2019 la CAT-N ha inoltre incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di presentare entro marzo 2020 un rapporto di ottimizzazione della procedura svizzera di omologazione dei prodotti fitosanitari. Entrambi i mandati saranno svolti in modo coordinato.

Il diritto svizzero sui prodotti biocidi entrato in vigore nel 2005 si trova tutt’ora in un regime transitorio e di conseguenza non ha ancora dispiegato interamente la sua efficacia. In base all’accordo con l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement [MRA], RS 0.946.526.81) la Svizzera è completamente integrata nel processo armonizzato di omologazione dell’UE per i PB. Il diritto in materia di biocidi dell’UE, sottoposto interamente a revisione nel 2012, si fonda su un principio di precauzione e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente. L’attuazione dei suddetti disciplinamenti farà sì che, allo scadere del regime transitorio (ca. 2025, se tutte le sostanze attive biocide notificate saranno state verificate dalle autorità dell’UE in vista del loro impiego nei PB), saranno autorizzati per l’impiego in Svizzera soltanto quei PB che, considerati i rischi che possono comportare per l’ambiente e la salute nonché la loro efficacia, saranno stati valutati attentamente e giudicati sicuri. La normativa UE chiede inoltre di verificare periodicamente l’effetto della regolamentazione per quanto concerne la protezione dell’ambiente e della salute. Ogni cinque anni occorre perciò stilare un rapporto contenente, tra l’altro, tutte le informazioni relative agli effetti nocivi

13 Cfr. «Rapporto di valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari», consultabile sul sito www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari.