Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le modifiche si basano sugli articoli 74, 104 e 104a Cost. che conferiscono alla Confederazione ampie competenze e le assegnano compiti nei settori della protezione dell’ambiente e della politica agricola.

6.2 Rapporto con il diritto internazionale

Accordi bilaterali con l’Unione europea

Secondo la direttiva 2009/128/CE gli Stati membri dell’UE sono incoraggiati ad adottare piani d’azione nazionali e in base agli articoli 5–15 a prendere misure volte a promuovere un utilizzo sostenibile dei pesticidi. Nei piani d’azione gli Stati membri devono definire obiettivi quantitativi, obiettivi e misure nonché tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sull’ambiente e sulla salute umana. I piani d’azione devono inoltre includere indicatori atti a controllare l’impiego di pesticidi e devono essere riesaminati almeno ogni cinque anni. Nei piani d’azione gli Stati membri sono tenuti a illustrare le modalità di attuazione delle misure necessarie per raggiugere gli obiettivi.

Gli obiettivi contenuti nei piani d’azione possono interessare diversi settori tematici come ad esempio la tutela dell’ambiente, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche. Gli obiettivi quantitativi variano in parte a seconda dello Stato membro, ad esempio per quanto riguarda la quantità massima di residui autorizzati nell’acqua potabile e i requisiti ecologici posti alla qualità delle acque. La direttiva prevede lo sviluppo di indicatori di rischio armonizzati, ma lascia agli Stati membri la possibilità di sviluppare indicatori nazionali.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e prendere i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

I requisiti dell’UE e della Svizzera vanno nella stessa direzione. Con le modifiche di legge proposte il rapporto con il diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE non subisce modifiche, soprattutto perché il settore PF non è coperto dall’Accordo agricolo bilaterale Svizzera-UE, bensì è oggetto delle trattative ancora in corso concernenti tutta la catena alimentare.

Per quanto riguarda l’omologazione di PB contenenti sostanze attive autorizzate, l’OBioc è ampiamente armonizzata con il regolamento europeo sui biocidi (BPR). La base è costituita dal capitolo 18 sui PB dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). L’OBioc disciplina d’altro canto l’immissione sul mercato di PB durante il periodo transitorio, ossia nella fase in cui le sostanze attive sono notificate, ma non ancora autorizzate. Le omologazioni transitorie non sono quindi soggette al campo d’applicazione del MRA e vengono disciplinate in modo specifico