Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine

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per la Svizzera. I requisiti per il periodo transitorio sono disciplinati in ogni Stato UE in modo diverso.

Diritto OMC

Le misure richieste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le misure sono volte a ridurre i rischi di PF e PB e a contribuire alla trasparenza mediante l’obbligo di pubblicità. In tal senso il trattamento riservato ai PF e PB stranieri nonché alle merci fabbricate con questi prodotti non sarà meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale. Conformemente alle disposizioni contenute nell’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) eventuali misure fitosanitarie dovrebbero essere notificate.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene importanti norme di diritto da emanarsi, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., sotto forma di legge federale.

6.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 6b capoversi 2, 3 e 5 LAgr e l’articolo 25a capoverso 2 LPChim delegano al Consiglio federale nuove competenze legislative in particolare per quanto riguarda la definizione di obiettivi di riduzione per ulteriori settori di rischio. Inoltre, l’articolo 11a capoverso 2 LPChim e gli articoli 164b e 165g LAgr delegano al Consiglio federale competenze legislative relative in particolare alla raccolta e alla comunicazione di dati. Le misure che, ai sensi dell’articolo 6b capoverso 6 LAgr, devono essere adottate dal Consiglio federale se non si raggiungono gli obiettivi, si fondano su basi legali esistenti.