Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
marca impiega dal 2010 un indicatore basato sulla quantità di PF utilizzata e sulla relativa tossicità. L’esposizione non viene presa in considerazione.
Un indicatore per le condizioni svizzere deve essere più completo e tener conto dell’esposizione per considerare anche misure come quelle previste dal Piano d’azione sui prodotti fitosanitari (cfr. n. 2.2.1) e dalla PA22+ (cfr. n. 2.2.2) intese a ridurre le immissioni nell’ambiente. Con i dati attualmente a disposizione è possibile, sulla base del volume di vendite di PF rilevato annualmente e disponibile per tutto il territorio nazionale, della tossicità delle sostanze attive e dei provvedimenti per ridurre l’esposizione, mettere a punto un indicatore in grado di rappresentare il rischio potenziale dei PF. Le cifre relative al volume di vendite di PF sono registrate sin dal 2008 presso i titolari di autorizzazioni e gli importatori e consentono di definire un valore iniziale per il periodo 2012–2015. In questo modo è possibile illustrare l’intero potenziale di riduzione del rischio per la Svizzera e di conseguenza definire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. Anche per quanto riguarda i prodotti biocidi saranno rilevate le rispettive quantità immesse sul mercato.
I dati concernenti il volume di vendite di PF rilevati attualmente presso i titolari di autorizzazione e gli importatori non contengono informazioni né sull’utilizzo nei diversi settori d’impiego né sul momento e sul luogo dell’applicazione. Una base di dati di questo genere deve ancora essere creata ed è la premessa affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, all’occorrenza, apportare correttivi in base al rischio qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti.
Per introdurre il perfezionamento obbligatorio nell’ambito dell’autorizzazione speciale entro il 2025 sarà sviluppata una banca dati. Ogni utilizzatore professionale o commerciale vi sarà registrato con la sua autorizzazione speciale. I punti vendita avranno accesso alla banca dati in modo da poter controllare se l’acquirente è in possesso di un’autorizzazione speciale valida. Grazie alla banca dati saranno registrate le vendite presso i punti vendita finali (ad es. Landi). Sarà quindi noto a quali persone vengono venduti i PF. Su questa base sarà possibile dimostrare in modo differenziato l’uso di PF nei diversi settori d’impiego (ad es. agricoltura, uso non professionale, ente pubblico). Occorre chiarire se per i PB un rilevamento di questo tipo presso i punti vendita finali è possibile e opportuno.
Per ricevere informazioni dettagliate sull’utilizzo – come luogo e momento dell’uso
– la Confederazione deve creare e gestire un sistema d’informazione per registrare l’impiego di PF e PB in cui tutti gli utilizzatori professionali e commerciali sono tenuti a registrare l’applicazione di queste sostanze. Occorre registrare quali sostanze attive sono state sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante. Su questa base sarà possibile in futuro documentare in modo differenziato l’uso di PF e PB nei diversi settori di applicazione. Le misurazioni di PF e PB effettuate nelle acque superficiali, nell’acqua potabile e nelle acque sotterranee e i relativi prodotti di degradazione consentono infine di rendere plausibile la riduzione del rischio calcolata grazie all’indicatore, mentre nelle acque sotterranee è possibile misurare una riduzione delle immissioni soltanto a distanza di anni. Per questa ragione si prevede di ampliare ulteriormente il monitoraggio ai sensi del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari (cfr. n. 2.2.3).