Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine

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Art. 11a LPChim

Nel capitolo 2 della LPChim sono contenute disposizioni relative alla notifica e all’omologazione di determinate sostanze e preparati. La nuova disposizione sull’obbligo di comunicare per i PB sarà inserita dopo le disposizioni concernenti l’omologazione di PB e PF.

Per poter verificare se l’obiettivo è stato raggiunto occorrerà elaborare un indicatore sulla base del volume di vendite. Per adempiere il suo mandato la Confederazione ha perciò bisogno di dati da elaborare. Con l’articolo 11a LPChim è introdotta ora una base legale esplicita per i trattamenti di dati relativi ai PB (una disposizione analoga per trattare i dati relativi ai PF è introdotta nella LAgr; cfr. il commento all’art. 164b LAgr).

Art. 11b LPChim

Nella LPChim la nuova disposizione che riguarda il sistema d’informazione per i PB è inserita per motivi sistematici dopo le disposizioni sull’omologazione di PB, più precisamente dopo la nuova disposizione concernente l’obbligo di comunicare per i PB (la base legale per il sistema d’informazione concernente l’uso di PF è invece istituita nella LAgr; cfr. il commento all’art. 165fbise all’art. 165g LAgr).

Affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, se del caso, apportare i necessari correttivi qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti, occorre rilevare le applicazioni di PB presso gli utilizzatori. A tale scopo la Confederazione deve creare un nuovo sistema d’informazione. L’articolo 11b LPChim costituisce la base legale perché la Confederazione possa gestire un sistema di questo genere e vi possa trattare dati.

Secondo il capoverso 2 tutti coloro che utilizzano PB a titolo professionale o commerciale devono registrare tutte le applicazioni nel sistema d’informazione. Occorre inserire quali sostanze attive vengono sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante.

Il capoverso 3 disciplina quali servizi e persone possono accedere ai dati del sistema d’informazione.

Art. 25a LPChim

Il capitolo 3 LPChim contiene disposizioni speciali concernenti l’utilizzazione di sostanze e preparati. Il nuovo articolo 25a viene inserito in questo capitolo e disciplina la procedura di protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente dai rischi associati all’uso di prodotti biocidi. La disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di definire i settori di rischio, i valori di riduzione dei rischi e il metodo per raggiungere gli obiettivi.