Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine
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protezione del legno e della foresta, con le organizzazioni di categoria Schweizer Verband der Säge- und Holzindustrie, Associazione dei proprietari di bosco;
trasporti pubblici, con l’organizzazione di categoria Unione dei trasporti pubblici;
manutenzione pubblica, con le organizzazioni di categoria Associazione dei Comuni Svizzeri e Unione delle Città Svizzere;
utilizzatori privati, con l’organizzazione di categoria Schweizer Familiengärtner-Verband;
lotta antiparassitaria e igiene, con l’organizzazione di categoria Federazione svizzera dei disinfestatori;
protezione degli edifici e delle facciate, manutenzione di edifici, con l’organizzazione di categoria Società Svizzera degli Impresari-Costruttori;
verniciatura di barche e protezione del legno, con l’organizzazione di categoria Schweizerischer Bootbauer-Verband.
Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale può definire più precisamente le organizzazioni di categoria a livello di ordinanza.
Se si prevede che entro il 2027 l’obiettivo di riduzione non è raggiunto, secondo il capoverso 6 il Consiglio federale deve prendere ulteriori provvedimenti entro due anni dalla scadenza del termine, ossia entro il 2025. In particolare può revocare l’approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati. Le basi legali necessarie sono date. Nella maggior parte dei casi, con i provvedimenti di politica agricola dispone di un ampio raggio d’azione che, in questo caso, può sfruttare in modo mirato. Nell’ambito della PER potrebbe ad esempio inasprire ulteriormente le disposizioni relative all’utilizzo di PF limitando ancora di più il numero di PF autorizzati, inasprire in modo mirato a livello regionale le prescrizioni della PER nell’ambito della protezione dei vegetali o modificare la concezione di programmi d’incentivazione ecologici per promuovere maggiormente la rinuncia a impiegare PF.
Art. 164b LAgr
L’obbligo di comunicare per i PF è inserito nel titolo settimo, capitolo 4 LAgr (Mezzi di produzione).
Affinché si possa verificare se i valori sanciti nell’articolo 6b LAgr sono raggiunti, occorre elaborare un indicatore basato su dati. Per adempiere i suoi compiti la Confederazione necessita perciò dati (in particolare sul volume di vendite) che elaborerà.
Per quanto riguarda i PF, l’articolo 62 OPF obbliga già oggi i titolari di autorizzazioni e gli importatori di PF a tenere registri dettagliati sui PF che devono essere messi a disposizione, su richiesta, del servizio d’omologazione. Con l’articolo 164b LAgr si crea ora una base legale esplicita per questo e altri trattamenti di dati per i PF (ad es. per il monitoraggio o nel quadro della verifica di eventuali provvedimenti ulteriori secondo l’art. 6b cpv. 6 LAgr).