Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine

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sull’ambiente associati all’impiego di prodotti biocidi da cui si possano dedurre misure atte a ridurre al minimo o impedire del tutto ripercussioni successive. Ogni Stato membro e la Svizzera devono rendere conto in merito alla Commissione europea che, su questa base, redige una relazione riassuntiva all’attenzione del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo. La prima relazione riassuntiva deve essere depositata entro il 30 giugno 2021.

2.1.2 Requisiti legali concernenti i residui in acque superficiali, sotterranee e potabili

L’OPF e l’OBioc definiscono i requisiti – corrispondenti a quelli previsti dalla normativa UE – che i PF e i PB devono soddisfare per poter essere omologati. Nell’ambito del processo di omologazione di PF e PB l’autorità di omologazione definisce per ogni sostanza attiva un valore accettabile dal punto di vista tossicologico per le acque superficiali che non può essere superato14. Alle acque sotterranee utilizzate come acque potabili e alle acque superficiali che servono o sono previste per la preparazione dell’acqua potabile si applicano i requisiti previsti nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)15, ossia un massimo di 0,1 μg/l per i pesticidi organici (sostanze attive PF e PB). Nel caso dei metaboliti (prodotti di degradazione), in base a una valutazione tossicologica si fa una distinzione tra metaboliti rilevanti e non rilevanti. Ai metaboliti rilevanti si applica lo stesso valore massimo di 0,1 μg/l applicato alle sostanze attive, mentre per i metaboliti non rilevanti non vi sono requisiti legali.

Nell’OPAc sono indicati i requisiti posti alla qualità delle acque superficiali e sotterranee: le sostanze attive PF e PB organiche presenti nelle acque superficiali non possono superare una concentrazione di 0,1 μg/l. Fino alla fine del 2015 questo requisito numerico conteneva l’indicazione secondo cui, sulla base di valutazioni per ogni singola sostanza effettuate nell’ambito della procedura di omologazione, era possibile fissare altri valori al posto dello 0,1 μg/l. Tale indicazione è stata soppressa nel 2016; vi è infatti l’intenzione di definire nell’OPAc valori specifici per le sostanze16. A tal fine verrà adottato il metodo applicato dall’UE per derivare una normativa concernente la qualità dell’ambiente nell’ambito della direttiva quadro sulle acque (DQA). La DQA prevede di applicare alle sostanze estranee prioritarie, indipendentemente dall’utilizzo cui sono destinate e dalla procedura di omologazione, gli stessi parametri ecotossicologici di valutazione nel rispetto degli obblighi concernenti l’omologazione di PF e PB. Valori corrispondenti per diversi pesticidi organici esistono già, ma il DATEC non li ha ancora posti in vigore. Per alcune sostanze attive pesticide tali valori sono più severi dell’attuale requisito numerico generico di 0,1 μg/l, mentre per una gran parte delle sostanze lo sono meno. Per le

14I valori per le sostanze attive PFM (RAC) sono pubblicati sul sito dell’UFAG:

www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Prodotti fitosanitari > Utilizzo sostenibile e riduzione dei rischi > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi > Concentrazioni regolatorie accettabili (Regulatory Acceptable Concentrations = RAC) per i prodotti fitosanitari nelle acque superficiali.

15 RS 814.201

16 Per le sostanze attive presenti in PF, PB o in parte anche in medicamenti, le procedure di omologazione e i relativi criteri differiscono.