Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 29 pagine
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Art. 165fbise 165g LAgr
Gli articoli 165c e seguenti nel titolo settimo a, capitolo 3 LAgr costituiscono la base legale per i sistemi d’informazione dell’UFAG. La nuova disposizione sul sistema d’informazione sull’uso di PF è inserita in questo capitolo.
Affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, se del caso, apportare i necessari correttivi qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti, occorre rilevare le applicazioni di PF presso gli utilizzatori. A tale scopo la Confederazione deve creare un nuovo sistema d’informazione. L’articolo 165fbisLAgr costituisce la base legale perché la Confederazione possa gestire un sistema di questo genere e vi possa trattare dati.
Secondo il capoverso 2 tutti coloro che utilizzano PF a titolo professionale o commerciale devono registrare tutte le applicazioni nel sistema d’informazione. Occorre inserire quali sostanze attive vengono sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante.
Il capoverso 3 disciplina quali servizi e persone possono accedere ai dati del sistema d’informazione.
L’articolo 165g LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione per i sistemi d’informazione secondo gli articoli 165c– 165f. Dato che anche per il nuovo sistema d’informazione sull’uso di prodotti fitosanitari sono necessarie pertinenti disposizioni d’esecuzione, occorre estendere al nuovo sistema d’informazione la norma sulla competenza relativa al Consiglio federale.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Per sviluppare un indicatore e acquisire la base di dati, gestire in modo professionale la raccolta dei dati e aggiornare questi ultimi nonché calcolare periodicamente l’indicatore allo scopo di verificare il raggiungimento dell’obiettivo sono necessarie ulteriori risorse finanziarie e umane.
La banca dati sulle autorizzazioni speciali per utilizzatori professionali o commerciali dev’essere ampliata affinché sia possibile registrare gli acquisti di PF e collegarli con i diversi settori di applicazione. Per realizzare l’ampliamento e il relativo sviluppo di un nuovo sistema d’informazione in cui registrare le applicazioni di PF e PB, far fronte all’onere amministrativo correlato al rilevamento dei dati, effettuare la manutenzione del sistema nonché formare e seguire gli utilizzatori perché vi registrino i loro dati sono necessari ulteriori mezzi finanziari e risorse umane. La loro entità dipende dall’attuazione proposta e al momento attuale non può ancora essere quantificata in modo definitivo. Per il settore agricoltura si stima oggi una spesa unica di un milione di franchi per sviluppare un sistema d’informazione ad hoc e di 500 000 franchi all’anno più due posti federali permanenti per gestirlo.