Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
6 Conseguenze
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nel complesso la presente revisione dell’ORRPChim non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione. L’onere per l’attuazione dei criteri di omologazione più rigorosi per i prodotti fitosanitari destinati all’impiego non professionale è ridotto e può essere sostenuto con le risorse disponibili.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni
Le nuove restrizioni e i nuovi divieti introdotti con il presente avamprogetto di modifica, per i quali i Cantoni sono chiamati a verificarne il rispetto, genereranno temporaneamente un onere esecutivo supplementare. Poiché nella pianificazione annuale delle campagne esecutive riguardanti i controlli del mercato i Cantoni stabiliscono annualmente priorità tematiche diverse in base alle risorse di personale disponibili e si avvalgono di nuove prescrizioni di legge, il presente avamprogetto di modifica non genera per i Cantoni oneri supplementari rilevanti per i compiti di esecuzione. L’allineamento alla legislazione europea concernente l’immissione sul mercato di sostanze stabili nell’aria in contenitori riutilizzabili come pure l’obbligo di etichettatura per sostanze riciclate o rigenerate semplificano l’esecuzione cantonale. Ciò vale anche per gli adeguamenti dell’obbligo di notifica riguardante gli impianti stazionari con prodotti refrigeranti.
I previsti criteri di omologazione per i prodotti fitosanitari destinati all’impiego non professionale non generano oneri supplementari per i Cantoni. Anche le prescrizioni concernenti le irroratrici al di fuori della PER hanno conseguenze ridotte sui Cantoni, che già oggi sono responsabili per il controllo degli apparecchi utilizzati nell’ambito della PER, sebbene possano delegare questo compito. I necessari servizi di controllo sono già operativi. Un determinato onere supplementare è da attendersi per i servizi di controllo, poiché aumenta leggermente il numero di apparecchi da controllare.
6.3 Ripercussioni per i Comuni
La maggior parte delle modifiche contenute in questo avamprogetto non ha ripercussioni per i Comuni, poiché questi non devono svolgere compiti d’esecuzione.
6.4 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la salute
Le ripercussioni delle nuove restrizioni e dei nuovi divieti per l’economia sono complessivamente ridotte. Poiché le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono armonizzati con la legislazione europea, i costi di adeguamento per gli interessati in Svizzera sono simili a quelli per gli interessati nel SEE. Sia nell’UE che in Svizzera, le nuove restrizioni per l’immissione sul mercato di sostanze per- e polifluoroalchiliche interessano importatori che acquistano i loro prodotti al di fuori dello Spazio economico europeo. Con periodi di transizione adeguati viene data loro la possibilità di adattarsi alla nuova situazione. Nella misura in cui sono disponibili informazioni e dati, le ripercussioni concrete delle rispettive regolamentazioni sugli operatori interessati e i costi attesi sono descritte al capitolo 4 nelle spiegazioni relative alle singole disposizioni.
L’abrogazione della norma concernente la concessione di autorizzazioni d’esportazione per gli apparecchi e gli impianti che presentano componenti contenenti amianto ha conseguenze solo marginali sull’economia. Negli ultimi anni sono state concesse solo una o due autorizzazioni eccezionali all’anno per l’esportazione di carri ferroviari contenenti amianto che non erano più stati utilizzati in Svizzera. Eventualmente sarà necessario incaricare imprese di risanamento dell’amianto riconosciute in Svizzera di bonificare singoli apparecchi e impianti dalle componenti contenenti amianto prima di esportarli.
27/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138