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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

 viene introdotta una deroga al divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di materie

plastiche espanse e di oggetti con tali materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono utilizzate sostanze con un potenziale di riduzione dell’ozono trascurabile;

 viene limitata l’immissione sul mercato di piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale in

esercizio temporaneo che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria;

 le norme riguardanti l’obbligo di notifica per gli impianti stazionari che utilizzano prodotti

refrigeranti vengono adeguate alla prassi corrente e alle esigenze dell’esecuzione.

Infine, nell’ambito dell’attuazione del Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari sono previste le seguenti modifiche:

 per l’omologazione di prodotti fitosanitari per l’utilizzo non professionale vengono introdotti

nuovi criteri, che devono essere adempiuti in aggiunta ai criteri per i prodotti impiegati a titolo professionale. Questi criteri si basano sulla classificazione dei prodotti in base ai pericoli per l’ambiente e alla salute, sulla valutazione e sulla gestione dei rischi nonché sulla forma in cui il prodotto viene fornito agli utilizzatori. Inoltre, i prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influire su una crescita indesiderata delle piante non vengono più autorizzati per l’impiego da parte di privati. Parallelamente vengono ampliate tenendo conto di nuovi criteri le restrizioni vigenti per l’impiego professionale di prodotti fitosanitari in zone d’insediamento. Come finora, le superfici di produzione agricola in zone d’insediamento non sono interessate da queste restrizioni. I prodotti che possono continuare ad essere impiegati nelle zone d’insediamento sono riportati nell’Elenco dei prodotti fitosanitari.

 Secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13), gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni1 da un servizio riconosciuto. Se sono dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere inoltre equipaggiati con un serbatoio d’acqua e la loro pulizia deve avvenire sul campo. In questo modo si garantisce che le irroratrici funzionino perfettamente, che le colture siano trattate in modo corretto e preciso e che anche durante la pulizia non vi siano emissioni al di fuori della zona trattata. Gli stessi requisiti devono essere ora applicati a tutte le irroratrici, indipendentemente dal loro impiego nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Viene così rafforzata la protezione della salute della popolazione che vive nelle vicinanze.

1 Dal pacchetto di ordinanze agricole 2020, seconda consultazione degli uffici OPD, all. 1 cap. 6.1.1. 7/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138