Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
3 Compatibilità con il diritto internazionale e rapporto con la legislazione dell’UE
Con il presente avamprogetto di modifica dell’ORRPChim vengono attuate nella legislazione svizzera nuove disposizioni derivanti da convenzioni di diritto internazionale. Tutti i contenuti dei disciplinamenti sono compatibili con il diritto internazionale.
Una parte delle modifiche proposte nell’ambito di questa revisione dell’ORRPChim mira ad adeguare le disposizioni svizzere alla legislazione europea, per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente altrettanto elevato come nell’UE. Le modifiche proposte riguardano adeguamenti dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), (UE) 2019/1021 (regolamento POP) e (UE) n. 517/2014 (regolamento F-Gas) nonché della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo. Inoltre, con il presente avamprogetto si intende attuare nella legislazione Svizzera le decisioni delle Parti alla Convenzione di Stoccolma.
L’altra parte delle modifiche riguarda in primo luogo disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari. Il Consiglio federale attua così un mandato conferitogli dal Piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari del 6 settembre 2017.
I criteri più rigorosi previsti per l’omologazione dei prodotti fitosanitari eil divieto di mettere in commercio erbicidi destinati all’impiego non professionale sono compatibili con la legislazione europea. A partire dal 2000, l’UE prevede un controllo triennale delle irroratrici utilizzate per l’impiego a titolo professionale di pesticidi (escluse le attrezzature portatili per l’applicazione e le irroratrici a spalla). I nuovi apparecchi devono essere ispezionati la prima volta dopo cinque anni (art. 8 della direttiva 2009/128/CE2).
2 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71. 8/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138