Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
dell’ulteriore lavorazione, ad esempio per la trasformazione in perfluoroalchiletilioduri C6, alcoli dei fluorotelomeri o acrilati C6, se queste sostanze sono prodotti intermedi.
Il numero 3.3 capoverso 1 lettera e contiene una deroga per l’immissione sul mercato e
l’impiego di polveri fini da politetrafluoroetilene, fluoroelastomeri o dispersioni fluoropolimeriche acquose contenenti gruppi perfluorometossilici o perfluoropropossilici il cui contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera le 400 ppb. Secondo il numero 5 capoverso 6, questi preparati possono essere immessi sul mercato e impiegati fino al 31 marzo 2025, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera le 2000 ppb.
In conformità con la decisione SC-9/12 della COP 9, le attuali deroghe a tempo
indeterminato per i semiconduttori, i rivestimenti fotografici e i dispositivi medici impiantabili (n. 2.4 cpv. 1 nella legislazione vigente) per il PFOA sono state trasformate in deroghe a tempo determinato secondo il numero 5 capoverso 3 lettera a. Nella lettera a sono inoltre riportate le deroghe già oggi a tempo determinato per la protezione dei lavoratori e le
membrane in determinati impieghi (n. 4 cpv. 1 lett. a nella legislazione vigente). Il progetto normativo prevede che per i PFCA C9–C14 si applicano le stesse deroghe. Le date scelte per gli oggetti contenenti sia PFOA che PFCA C9–C14 e tutte le sostanze a essi correlate sono in sintonia con le disposizioni dell’UE nel regolamento (UE) 2020/784 per il PFOA e nella
notifica G/TBT/N/EU/731 per i PFCA C9–C14. Secondo la lettera b numero 2, il divieto di immissione sul mercato non si applica per tutti gli altri oggetti contenenti PFCA C9–C14 o le sostanze a essi correlate, se sono stati immessi sul mercato prima del 1° aprile 2023.
Secondo la lettera b numero 1, per il PFOA o gli oggetti contenenti i suoi composti precursori vale la data della legislazione vigente, segnatamente il 1° giugno 2021. Sono esclusi gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice, gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma e i dispositivi medici non impiantabili che sono stati immessi sul mercato entro il 1° ottobre 2022. Secondo le disposizioni della legislazione vigente, questi possono essere ancora immessi sul mercato rispettivamente fino al 1° giugno 2023, fino al 1° giugno 2024 e fino al 4 luglio 2032 (n. 4 cpv. 1 lett. a nella legislazione vigente). Tuttavia, secondo la
decisione SC-9/12 della COP 9, per questi prodotti non si applicano deroghe. Il presente avamprogetto prevede che potranno essere immessi sul mercato ancora per sei mesi
dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza.
Le regole a tempo determinato per impieghi speciali vigenti per i PFCA C9–C14 e le sostanze
a essi correlate secondo la notifica G/TBT/N/EU/731 sono riportate al numero 5 capoverso 4 nonché al capoverso 5 lettera e.
Il numero 5 capoverso 5 lettera a contiene una nuova deroga per la fabbricazione e
l’impiego di bromuro di perfluoroottile contenente ioduro di perfluoroottile per la fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2036, come consentito dalla decisione SC-9/12 e anche dall’UE nel regolamento (UE) 2020/784. Le prescrizioni concernenti il PTFE trattato con radiazioni elettromagnetiche di cui alle lettere b – d sono state riprese invariate dalla legislazione vigente.
Il contesto alla base della definizione della norma concernente l’impiego di schiume
antincendio già immesse sul mercato e riempite in impianti mobili e stazionari di cui al numero 5 capoverso 5 lettere f – g è descritto nel precedente capitolo 4.6.3.
Infine, il numero 4 con prescrizioni concernenti i fluoroalchilsilani e i loro derivati è stato
ripreso invariato dalla legislazione vigente.
4.7 Silossani ciclici (all. 1.19)
L’ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) è una sostanza molto persistente, bioaccumulabile e tossica (sostanza PBT). Il decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541- 02-6) e il dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6) sono sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB). Per le sostanze con proprietà PBT/vPvB non è possibile determinare un valore soglia come concentrazione sicura nell’ambiente (cosiddetta
15/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138