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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

dell’ulteriore lavorazione, ad esempio per la trasformazione in perfluoroalchiletilioduri C6, alcoli dei fluorotelomeri o acrilati C6, se queste sostanze sono prodotti intermedi.

 Il numero 3.3 capoverso 1 lettera e contiene una deroga per l’immissione sul mercato e

l’impiego di polveri fini da politetrafluoroetilene, fluoroelastomeri o dispersioni fluoropolimeriche acquose contenenti gruppi perfluorometossilici o perfluoropropossilici il cui contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera le 400 ppb. Secondo il numero 5 capoverso 6, questi preparati possono essere immessi sul mercato e impiegati fino al 31 marzo 2025, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera le 2000 ppb.

In conformità con la decisione SC-9/12 della COP 9, le attuali deroghe a tempo

indeterminato per i semiconduttori, i rivestimenti fotografici e i dispositivi medici impiantabili (n. 2.4 cpv. 1 nella legislazione vigente) per il PFOA sono state trasformate in deroghe a tempo determinato secondo il numero 5 capoverso 3 lettera a. Nella lettera a sono inoltre riportate le deroghe già oggi a tempo determinato per la protezione dei lavoratori e le

membrane in determinati impieghi (n. 4 cpv. 1 lett. a nella legislazione vigente). Il progetto normativo prevede che per i PFCA C9–C14 si applicano le stesse deroghe. Le date scelte per gli oggetti contenenti sia PFOA che PFCA C9–C14 e tutte le sostanze a essi correlate sono in sintonia con le disposizioni dell’UE nel regolamento (UE) 2020/784 per il PFOA e nella

notifica G/TBT/N/EU/731 per i PFCA C9–C14. Secondo la lettera b numero 2, il divieto di immissione sul mercato non si applica per tutti gli altri oggetti contenenti PFCA C9–C14 o le sostanze a essi correlate, se sono stati immessi sul mercato prima del 1° aprile 2023.

Secondo la lettera b numero 1, per il PFOA o gli oggetti contenenti i suoi composti precursori vale la data della legislazione vigente, segnatamente il 1° giugno 2021. Sono esclusi gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice, gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma e i dispositivi medici non impiantabili che sono stati immessi sul mercato entro il 1° ottobre 2022. Secondo le disposizioni della legislazione vigente, questi possono essere ancora immessi sul mercato rispettivamente fino al 1° giugno 2023, fino al 1° giugno 2024 e fino al 4 luglio 2032 (n. 4 cpv. 1 lett. a nella legislazione vigente). Tuttavia, secondo la

decisione SC-9/12 della COP 9, per questi prodotti non si applicano deroghe. Il presente avamprogetto prevede che potranno essere immessi sul mercato ancora per sei mesi

dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza.

 Le regole a tempo determinato per impieghi speciali vigenti per i PFCA C9–C14 e le sostanze

a essi correlate secondo la notifica G/TBT/N/EU/731 sono riportate al numero 5 capoverso 4 nonché al capoverso 5 lettera e.

 Il numero 5 capoverso 5 lettera a contiene una nuova deroga per la fabbricazione e

l’impiego di bromuro di perfluoroottile contenente ioduro di perfluoroottile per la fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2036, come consentito dalla decisione SC-9/12 e anche dall’UE nel regolamento (UE) 2020/784. Le prescrizioni concernenti il PTFE trattato con radiazioni elettromagnetiche di cui alle lettere b – d sono state riprese invariate dalla legislazione vigente.

 Il contesto alla base della definizione della norma concernente l’impiego di schiume

antincendio già immesse sul mercato e riempite in impianti mobili e stazionari di cui al numero 5 capoverso 5 lettere f – g è descritto nel precedente capitolo 4.6.3.

 Infine, il numero 4 con prescrizioni concernenti i fluoroalchilsilani e i loro derivati è stato

ripreso invariato dalla legislazione vigente.

4.7 Silossani ciclici (all. 1.19)

L’ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) è una sostanza molto persistente, bioaccumulabile e tossica (sostanza PBT). Il decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541- 02-6) e il dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6) sono sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB). Per le sostanze con proprietà PBT/vPvB non è possibile determinare un valore soglia come concentrazione sicura nell’ambiente (cosiddetta

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