Rapporto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

questo approccio molto prudenziale vengono trasferiti principalmente alla collettività, si possono stimare a 500 000 franchi.

4.9.3 Altre modifiche

Viene ora introdotta la possibilità di un’autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e l’immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono utilizzate sostanze con un potenziale di riduzione dell’ozono trascurabile. La definizione di «sostanze che impoveriscono lo strato di ozono» di cui al numero 1 dell’allegato 1.4 ORRPChim comprende infatti anche le sostanze che presentano un potenziale di riduzione dell’ozono molto ridotto e non sono disciplinate dal Protocollo di Montreal. Tuttavia, grazie alla loro ridotta combustibilità e tossicità nonché al loro basso potenziale di effetto serra, alcune di queste sostanze possono offrire soluzioni transitorie per determinate applicazioni, per le quali non sono ammesse sostanze stabili nell’aria con elevato potenziale di effetto serra e con altre alternative non è garantita la sicurezza delle persone. Pertanto, al numero 3 capoverso 3bisè prevista ora per queste applicazioni la possibilità che l’UFAM possa concedere su richiesta motivata un’autorizzazione eccezionale a tempo determinato con presupposti analoghi a quelli di cui al numero 3 capoverso 2 del medesimo allegato o al numero 2.2 capoverso 6 dell’allegato 2.10 concernente i prodotti refrigeranti.

Se sulla base di un’autorizzazione eccezionale dell’UFAM di cui al numero 3 capoverso 3bis sono state legalmente immesse sul mercato materie plastiche espanse e oggetti con tali materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono state impiegate sostanze con un potenziale di riduzione dell’ozono trascurabile, secondo il numero 3 capoverso 3terqueste sostanze e questi oggetti possono essere immessi sul mercato a tempo indeterminato senza una nuova autorizzazione, se la fornitura viene effettuata nella catena di approvvigionamento del detentore dell’autorizzazione.

4.10 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Le norme concernenti l’immissione sul mercato di impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell’aria vengono completate con un divieto di immissione sul mercato di piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale in esercizio temporaneamente il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000 (n. 2.1 cpv. 3 lett. e). In questo modo viene colmata una lacuna normativa che a seguito della disponibilità di alternative non è più giustificata secondo l’attuale stato della tecnica.

Il requisito al numero 2.5 capoverso 2 per cui singole quantità superiori a 100 g di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell’aria possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili è ora contenuto con campo di applicazione ampliato nel nuovo disciplinamento dell’allegato 1.5 numero 4.1 capoverso 2 (cfr. cap. 4.3). Viene abrogato tra l’altro il valore soglia di 100 g, poiché secondo la nostra attuale conoscenza del mercato i prodotti refrigeranti non vengono comunque forniti in quantità così piccole. Un tale requisito per la fornitura di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono è nel frattempo obsoleto, poiché l’immissione sul mercato di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 0,0005 è vietata senza eccezioni (n. 2.1 cpv. 1 lett. a). Per questi motivi nell’allegato 2.10 viene abrogato il numero 2.5 capoverso 2.

L’obbligo di notifica di cui al numero 5.1 per gli impianti stazionari con un contenuto di prodotto refrigerante stabile nell’aria superiore a 3 kg viene integrato con un termine esplicito di tre mesi, entro il quale deve essere effettuata la notifica (n. 5.1 cpv. 1). Questa modifica viene apportata a seguito della constatazione che nella pratica le notifiche vengono sovente inoltrate solo con grande ritardo. Inoltre, per gli impianti utilizzati per riscaldare e raffreddare e messi in esercizio dopo il 30 settembre 2022 sono richieste, in aggiunta, indicazioni concernenti la fonte

21/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138