Rapporto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

Predicted No Effect Concentration, PNEC). Di conseguenza, questi silossani ciclici dovrebbero essere sostituiti negli impieghi che comportano immissioni nell’ambiente, se sono disponibili sostituti.

Con la modifica del 17 aprile 2019 dell’ORRPChim, il Consiglio federale ha emanato, in sintonia con la legislazione dell’UE, restrizioni per l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici lavabili (prodotti rinse-off), se contengono D4 o D5. Queste prescrizioni entreranno in vigore il 1° giugno 2021. Nel frattempo, alcuni accertamenti effettuati nell’UE hanno evidenziato che le due sostanze e il D6 possono essere sostituite nei prodotti cosmetici che rimangono sul corpo dopo l’applicazione (prodotti leave-on). Per tenere debitamente conto delle proprietà problematiche dei silossani ciclici, nell’UE è stato deciso di sottoporre queste sostanze a un divieto totale di immissione sul mercato con alcune deroghe. Ciò nonostante, l’industria cosmetica è quella maggiormente colpita. Considerato che una larga parte dei prodotti consumati in Svizzera è importata, non da ultimo dallo Spazio economico europeo (SEE), è opportuno che la Svizzera adotti questa normativa dell’UE. Per quanto riguarda le disposizioni di utilizzazione, ne sono interessate le aziende di lavaggio a secco di prodotti tessili, se non utilizzano già D5 in impianti chiusi.

Nella valutazione d’impatto della regolamentazione effettuata nell’UE è stato ipotizzato che occorrerà riformulare in parte o del tutto 9000 dei 430 000 prodotti cosmetici complessivamente presenti sul mercato. Inoltre è stato ipotizzato che circa il 25 per cento di questi 9000 cosmetici sono prodotti da riformulare totalmente che sono fabbricati da grandi offerenti e circa il 75 per cento sono prodotti da riformulare parzialmente che sono fabbricati da piccole imprese. I costi sono stimati a 350 000 euro per la riformulazione totale a carico delle grandi imprese e a 40 000 euro per la riformulazione parziale a carico delle piccole imprese. In assenza di modifiche normative i prodotti vengono completamente riformulati ogni 20 anni e parzialmente ogni 6 – 7 anni. Inoltre è stato stimato che il prezzo per chilogrammo delle sostanze alternative è il doppio di quello per il D4, D5 o D6. Il costo del valore attuale netto del capitale per 20 anni calcolato con queste ipotesi è risultato pari a 700 milioni, corrispondenti a 63 milioni di euro all’anno. Per la Svizzera si presumono costi supplementari pari a circa un milione di franchi all’anno a carico degli importatori di prodotti cosmetici e dei fabbricanti svizzeri, che probabilmente li scaricheranno sui prezzi pagati dai consumatori.

Sulla base delle rimanenti emissioni dei silossani ciclici nell’ambiente, si calcolano costi di prevenzione pari a 104 euro per chilogrammo e anno. Questi costi sono inferiori ai costi di prevenzione calcolati per le limitazioni introdotte in passato nell’ORRPChim, che ammontavano, ad esempio, a 1650 euro per l’acido perfluoroottanoico (PFOA), a 735 euro per le sostanze correlate al PFOA, a 650 euro per i composti di fenilmercurio o a 465 euro per chilogrammo e anno per la sostanza ignifuga decabromodifeniletere (DecaBDE).

Le misure restrittive qui proposte per i tre silossani ciclici si basano sulle spiegazioni contenute nella presa di posizione comune del 12 marzo 2020 del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) sulla proposta di restrizione allestita dalla stessa su incarico della Commissione. In Svizzera le prescrizioni devono essere inserite in un nuovo allegato 1.19. Va osservato che i divieti si applicano anche per i fabbricanti svizzeri di prodotti cosmetici e altri prodotti, anche se riforniscono acquirenti al di fuori dello Spazio economico europeo (cfr. n. 2 cpv. 3).

Secondo il progetto è vietata l’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 (n. 1 cpv. 1 lett. a). Sono soggette al divieto anche le sostanze, esclusi i polimeri, e i preparati contenenti una sostanza disciplinata con un contenuto superiore allo 0,1 per cento (n. 1 cpv. 1 lett. b). Per contro, i divieti d’impiego si limitano al D4, D5 e D6 come solventi per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce (n.1 cpv. 2).

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