Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
2 Aspetti principali dell’avamprogetto
In sintonia con le modifiche e le integrazioni adottate o previste dell’allegato XVII del regolamento REACH e con le decisioni di tre Conferenze delle Parti alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, occorre integrare l’ORRPChim con le seguenti disposizioni:
i vigenti divieti di immissione sul mercato di legno, prodotti tessili e in pelle contenenti
pentaclorofenolo (PCP) sono estesi agli oggetti di qualsiasi natura;
i divieti di fornitura al grande pubblico di sostanze e preparati con sostanze che hanno
proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette sostanze CMR) non si applicano ai prodotti farmaceutici e nemmeno ai dispositivi medici. L’ammissibilità di sostanze CMR in questo genere di prodotti si orienta alle disposizioni della legislazione in materia di dispositivi medici;
le vigenti deroghe per l’immissione sul mercato e l’impiego di perfluorottano sulfonato PFOS
come pure di preparati e oggetti contenenti PFOS vengono abrogate o limitate nel tempo;
sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di acido perfluoroesano
sulfonico (PFHxS) nonché di preparati e oggetti contenenti PFHxS;
le vigenti disposizioni concernenti l’acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti
precursori sono estese agli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C9 – 14) e ai composti precursori;
le vigenti deroghe a tempo indeterminato per l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOA
e i composti precursori nonché di preparati e oggetti contenenti PFOA e i suoi composti precursori vengono rese a tempo determinato;
è fondamentalmente vietata l’immissione sul mercato di tre silossani ciclici (D4, D5, D6)
nonché di preparati con questi silossani. Vengono stabilite deroghe a tempo indeterminato o determinato per gli impieghi per cui non sono disponibili o non sono ancora disponibili sostituti. Inoltre, l’impiego di questi silossani per il lavaggio a secco di tessuti deve essere limitato al D5 per l’uso in sistemi a circuito chiuso;
sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di granulati e polveri di plastica come
lettiera per campi in erba sintetica o per l’impiego in forma sfusa su altri campi sportivi, se le materie plastiche presentano un contenuto di determinati idrocarburi policiclici aromatici (IPA) superiore al massimo consentito.
Il divieto di immissione sul mercato di una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una decomposizione della plastica in microparticelle o una degradazione chimica (plastica oxo-degradabile) sancito nella direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente deve essere integrato in Svizzera nell’allegato 2.9 ORRPChim sulle materie plastiche.
Per motivi di protezione della salute, occorre abrogare la possibilità di concedere un’autorizzazione eccezionale per l’esportazione di apparecchi e impianti contenenti amianto.
Con le previste modifiche delle prescrizioni concernenti le sostanze stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono vengono effettuati adattamenti alla legislazione europea e adeguamenti allo stato della tecnica nonché nell’attuale procedura di notifica. Le modifiche si possono riassumere come segue:
le norme concernenti l’etichettatura e la fornitura di contenitori con sostanze stabili nell’aria
vengono armonizzate con la legislazione europea;
6/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138